FAQ - Tassa automobilistica

1. Dove posso trovare informazioni sulle tasse automobilistiche?
Può trovare le principali informazioni ed i contatti per le informazioni nella sezione dedicata alla tassa automobilistica sul portale tributi delle Regione Puglia all’indirizzo internet https://www.regione.puglia.it/web/tributi/bollo-auto.
2. Per accelerare l’iter della mia pratica può essere utile inviare dei solleciti?
Le pratiche sono esaminate in ordine di arrivo ed è controproducente inviare solleciti, poiché essi non accelerano i tempi di risposta e rischiano, al contrario, di rallentare l’attività.
3. Non ricordo mai la scadenza della tassa automobilistica come posso fare?
Sul sito dell’ACI (www.aci.gov.it) è possibile autenticarsi e richiedere il servizio AvvisACI per essere sempre aggiornati sulla tassa automobilistica relativa ai veicoli di proprio interesse.
4. Vorrei pagare la tassa automobilistica ma non riesco ad effettuare l’operazione, come posso fare?
Non è possibile pagare in modo differente dalle modalità di pagamento obbligatoriamente rappresentata da pagoPA. Occorre chiedere agli uffici Territoriali ACI di attivare le procedure che generano comunque un’operazione pagoPA (consultare il sito www.aci.gov.it per i recapiti dell’ACI territoriale in base alla provincia di residenza ricercando l’Ufficio Tasse Automobilistiche). In questi casi sarebbe opportuno chiedere ad ACI un controllo dei dati tecnici del proprio veicolo in modo da evitare che errori ed omissioni nelle comunicazioni dei dati dal Dipartimento dei Trasporti Terresti (ex Motorizzazione civile) ad ACI comportino incertezza sui dati e quindi dell’importo da saldare.
5. Ho appena comprato un veicolo nuovo di fabbrica, quando devo pagare la tassa automobilistica regionale?
Occorre verificare la data di immatricolazione del veicolo: generalmente per i veicoli immatricolati nei primi 20 giorni del mese il pagamento scade entro la fine del mese stesso, invece per i veicoli immatricolati negli ultimi 10 giorni del mese si ha tempo entro la fine del mese successivo.
6. Sono stato proprietario di un autoveicolo fino al 30/01/2024 (data passaggio di proprietà). La scadenza della tassa automobilistica per questo veicolo è DICEMBRE. Chi è tenuto al pagamento della tassa con scadenza 12/2024, io o il nuovo proprietario?
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto che risulta essere proprietario l'ultimo giorno del periodo fisso stabilito per il pagamento. Nel caso in esame, considerato che la tassa per il veicolo di cui trattasi ha scadenza DICEMBRE ed il periodo di pagamento è stabilito nel mese di gennaio 2024, la tassa automobilistica con scadenza 12/2024 deve essere pagata dal soggetto che risulta proprietario al 31/01/2024 (in questo caso il nuovo proprietario).
7. Come posso ritornare al pagamento della tassa automobilistica con scadenza annuale per autovetture ed autoveicoli ad uso noleggio senza conducente, dopo aver versato per un quadrimestre, oppure 8 mesi?
Nel caso in cui sia stato versato il solo primo quadrimestre oppure i primi 8 mesi mentre la volontà era di versare l’intera annualità, è necessario aspettare il mese di pagamento della successiva scadenza quadrimestrale e optare per il pagamento a 8 oppure a 4 mesi. Così facendo la scadenza ritornerà annuale e il successivo pagamento potrà essere effettuato per l’intera annualità.
8. Sono iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all'estero) del Comune italiano X e risiedo nel Paese estero Y, possiedo un veicolo immatricolato in Italia. In quale Paese devo pagare la tassa automobilistica?
Se il veicolo rimane e circola in Italia, la tassa automobilistica è dovuta alla Regione di appartenenza del Comune di iscrizione A.I.R.E.; se invece il veicolo circolerà nel Paese estero, è necessario radiarlo per esportazione e reimmatricolarlo nel nuovo Paese di residenza. In questo caso il versamento della tassa automobilistica seguirà le regole del Paese di residenza.
9. Ho subito il furto del veicolo: come posso interrompere il pagamento della tassa automobilistica?
Effettuata la denuncia di furto agli organi competenti occorre trascriverla presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il quale provvederà ad aggiornare gli archivi tributari. Per le modalità di trascrizione, consultare il PRA (www.aci.gov.it).
10. Ho venduto/demolito il veicolo: come posso interrompere il pagamento della tassa automobilistica?
Per l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica è necessaria la trascrizione al PRA. La mera perdita di possesso dell’autoveicolo, non seguito dalla dovuta trascrizione nel pubblico registro automobilistico, non libera il contribuente dal pagamento della tassa automobilistica, al quale sono tenuti coloro che, alla scadenza utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal P.R.A. In nessun caso, pertanto, l’intestatario del veicolo può opporre alla Regione Puglia, nel proprio ruolo di ente impositore, conseguenze relative ad inadempimenti od omissioni contrattuali (es. mancata trascrizione al PRA dell’atto di vendita), che, per loro natura, devono essere risolte esclusivamente in ambito civilistico, su iniziativa ed impulso del medesimo venditore rimasto intestatario al PRA. L’asserito venditore rimane, pertanto, dal punto di vista fiscale, debitore del tributo e può, eventualmente, pagato il tributo, rivalersi civilisticamente sull’acquirente/demolitore del veicolo (rimasto inadempiente ad uno degli obblighi scaturenti dalla vendita, ossia quello di trascrivere il titolo di acquisto), o su altri soggetti incaricati di svolgere tali adempimenti (come ad esempio le agenzie di consulenza e disbrigo pratiche e/o demolitori).
11. La mia società (La società di cui sono stato nominato curatore) è stata sottoposta a procedura fallimentare: devo pagare la tassa automobilistica anche se il bene non sia stato acquisito all’ attivo fallimentare?
L’art. 5, comma 32 del D.L. n. 953/1982 convertito in Legge n. 53/1983 recita testualmente: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti"; pertanto, il fatto che il veicolo non sia stato acquisito all'attivo fallimentare, non fa venir meno il presupposto impositivo in capo alla società risultante proprietaria del veicolo come risultante al PRA.
Nel caso in cui il veicolo non sia rimasto nella disponibilità del rappresentante/curatore si dovrà provvedere all'annotazione della perdita di possesso del veicolo al PRA, restando comunque dovuta la tassa automobilistica fino a tale data.
12. L’annotazione al PRA della sentenza dichiarativa di fallimento fa venir meno il pagamento della tassa automobilistica?
La tassa automobilistica non è dovuta solo per i provvedimenti giudiziari da cui risulta che l’intestatario del veicolo non può utilizzare il veicolo (anche nell’ipotesi in cui sia stato eventualmente nominato custode). Se, invece, dal provvedimento si evince la possibilità per l’intestatario di continuare ad utilizzare il veicolo, come nel caso di annotazione di una sentenza di fallimento, l’obbligo di corrispondere la tassa non è interrotto.
13. Mi sono appena trasferito da un’altra regione: a chi devo pagare la tassa automobilistica?
Nel caso di trasferimenti di residenza da altre regioni occorre verificare se nell’ultimo giorno utile per il pagamento le attività di competenza del nuovo comune di residenza e del Dipartimento dei Trasporti Terresti (ex Motorizzazione civile) siano state portate a termine. La tempistica (non superiore a 45 giorni) potrebbe comportare trascrizioni tardive che non consentono il pagamento alla nuova regione di residenza. In tal caso occorre contattare l’ufficio territoriale ACI della propria provincia di residenza al fine di chiedere l’aggiornamento dati.
14. Ho sbagliato a pagare la tassa automobilistica errando la targa del veicolo: come posso fare?
Si consiglia di controllare attentamente tutti i dati prima di validare l’operazione di pagamento. Successivamente non sarà possibile rettificare il pagamento stesso, ma bisognerà chiedere il rimborso alla Regione a cui il pagamento è stato fatto e pagare, con aggravio di costi, la tassa automobilistica dovuta sulla targa corretta.
15. Ho pagato due volte la tassa automobilistica per lo stesso veicolo e per la stessa scadenza. Posso recuperare una tassa?
Si consiglia di controllare attentamente tutti i dati prima di validare l’operazione di pagamento. Successivamente non sarà possibile rettificare il pagamento stesso, ma bisognerà presentare apposita istanza di rimborso.
16. Ho acquistato un ciclomotore: devo pagare la tassa automobilistica?
Solo se il ciclomotore circola si paga la tassa di circolazione in misura fissa (€19,11). Il mancato pagamento viene rilevato dalle forze dell’ordine su pubblica via e comporta l’irrogazione di una sanzione.
17. Ho acquistato un veicolo a doppia alimentazione gpl/metano/elettrica. Devo pagare la tassa automobilistica?
Si consiglia di verificare con l’ufficio ACI territoriale competente in base alla provincia di residenza (https://aci.gov.it/approfondimento/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate/regione-puglia/) la coincidenza tra i dati riportati sulla carta di circolazione e i dati tecnici presenti nell’archivio tributario, perché il veicolo deve possedere la caratteristica della doppia alimentazione sin dalla costruzione e non deve risultare un adattamento successivo del veicolo stesso. L’esenzione è riconosciuta per il primo periodo e le successive cinque annualità.
18. Possiedo un veicolo che ha già goduto di una esenzione relativa all’alimentazione. Posso beneficiare di una nuova esenzione se cambio il sistema di alimentazione, per esempio se passo da alimentazione benzina/elettrico ad impianto GPL?
La normativa prevede una sola esenzione; pertanto il soggetto, qualora trasformi il suo veicolo, non potrà beneficiare di altre esenzioni.
19. Ho un’auto immatricolata da più di 30 anni. Devo pagare la tassa automobilistica?
I veicoli ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda.
Se però sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 30,00 per gli autoveicoli ed euro 20,00 per i motoveicoli.
20. Ho un’auto immatricolata da più di 20 anni. Devo pagare la tassa automobilistica?
Dal 01/01/2019 è prevista la riduzione della tassa del 50 per cento per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni purché in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione. Il certificato di rilevanza storico collezionistico del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri: per gli autoveicoli ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e ACI Storico; per i motoveicoli Storico FMI e successivamente occorre provvedere presso il Dipartimento dei Trasporti Terresti (ex Motorizzazione Civile) all’annotazione sulla carta di circolazione.
21. In caso di auto in leasing, chi è tenuto al pagamento del bollo e a favore di quale Regione?
È sempre tenuto al pagamento del bollo l'utilizzatore a titolo di leasing. I pagamenti con decorrenza successiva al 24/06/2016 dovranno essere effettuati a favore della Regione di residenza dell’utilizzatore del veicolo, mentre per le scadenze precedenti a tale data, dovranno essere eseguiti a beneficio della Regione in cui la società di leasing ha la sede legale.
22. Ho ricevuto una cartella di pagamento e vorrei pagare a rate: come posso fare?
È possibile chiedere la rateazione dell’importo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale provvederà ad istruire l’istanza. Nella cartella di pagamento sono riportate informazioni più dettagliate.
23. Mi è stato notificato il fermo del veicolo a me intestato da Agenzia delle Entrate – Riscossioni. Devo pagare comunque la tassa automobilistica anche se non posso circolare con il mezzo?
Sì, la tassa automobilistica regionale è una tassa di proprietà e non di circolazione. Il fermo del veicolo disposto dall’Agente della riscossione, è un fermo fiscale che non rientra nei casi che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
24. Ho un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Come faccio a sapere qual è l'ente che ha richiesto il fermo?
Per verificarlo, devi rivolgerti al PRA: nella visura del veicolo potrai verificare sia la data di richiesta fermo, sia l’ente richiedente, al quale potrai rivolgerti per verificare le modalità di estinzione del debito o l'eventuale contestazione. Ricordiamo che la norma vigente prevede, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, l'obbligo di pagare la tassa automobilistica.
25. Non trovo più delle ricevute di pagamento: come posso verificare la posizione tributaria del veicolo?
Si può verificare presso l’ufficio ACI territoriale competente in base alla provincia di residenza https://aci.gov.it/approfondimento/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate/regione-puglia/ la posizione tributaria del veicolo e acquisire tutte le informazioni sui pagamenti che risultano effettuati correttamente.
26. Dove posso richiedere un duplicato del pagamento?
Puoi richiedere un duplicato del pagamento ad uno degli intermediari della riscossione: delegazioni ACI, agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra, ecc. Se il pagamento della tassa automobilistica è stato effettuato presso tabaccai, poste, banca o altri intermediari, è possibile comunque richiedere il duplicato del pagamento solamente gli intermediari della riscossione autorizzati sopra citati.
27. Sono proprietario di un rimorchio. Devo pagare la tassa automobilistica?
Il pagamento della tassa automobilistica per i rimorchi è distinto in base all'uso: per i rimorchi con uso "trasporto merci" la tassa del rimorchio è compresa nell'importo dovuto per la motrice; per i rimorchi con uso "speciale o specifico" è previsto un importo fisso annuale consultabile sul tariffario annuale della Regione Puglia disponibile al seguente indirizzo internet:
https://aci.gov.it/approfondimento/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate/regione-puglia/.
28. In caso di auto cointestata, chi deve pagare la tassa automobilistica?
La tassa automobilistica può essere pagata indifferentemente sia dal primo intestatario, sia dal cointestatario nella regione di residenza del primo intestatario. L'avviso di scadenza e gli eventuali avvisi di accertamento arrivano al primo intestatario.
29. Non ricordo di aver ricevuto la notifica dell’atto di accertamento indicato nella cartella di pagamento: come posso ricevere la copia dell’atto e/o la prova di avvenuta notifica dello stesso?
Si può presentare apposita istanza di accesso agli atti, corredata da copia del documento di identità e dal versamento relativo ai costi di ricerca degli atti (pari a € 5,00 per singola targa e singola annualità, se riferita a un periodo inferiore a 10 anni, pari a € 10,00 per singola targa e singola annualità, se riferita a un periodo superiore a 10 anni - cfr. Delibera Giunta Regionale n. 812/2021).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il circuito PagoPA. Il richiedente dovrà accedere al Portale dei pagamenti della Regione Puglia utilizzando il seguente link, https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/ente/R_PUGLIA e indicando quale tipologia di pagamento “Diritti di segreteria Accesso documenti amministrativi”.
L’istanza e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviate all’indirizzo mail: autotutelabolloauto@regione.puglia.it avendo cura di inserire nell’oggetto il riferimento all’accesso agli atti con indicazione specifica della/e targa/e e annualità richieste.
Se la domanda di accesso agli atti è presentata per conto di una persona deceduta, l’istanza dovrà essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene specificata la qualità di erede.
30. In quale caso l’erede non paga le sanzioni di un avviso di scadenza o di un avviso di accertamento?
L’erede che ha accettato l’eredità non versa le sanzioni nel caso in cui la scadenza della tassa era dovuta dal defunto (es. scadenza dicembre 2024, mese di pagamento gennaio 2025, data del decesso 1 febbraio 2025).
Viceversa, nel caso in cui la scadenza sia di competenza dell’erede (es. scadenza dicembre 2024, mese di pagamento gennaio 2025, data del decesso 10 gennaio 2025), non è previsto l’annullamento delle sanzioni.
31. Ho ricevuto un avviso di accertamento ma non devo pagare. Come mi devo comportare?
Qualora sussista illegittimità o infondatezza dell’ atto di accertamento (per esempio errore di persona, errore di calcolo o errore materiale) è possibile produrre memorie difensive con le modalità indicate nel medesimo atto. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ atto è sempre possibile proporre ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari.
32. Quali sono i termini di decadenza/prescrizione relativi alla tassa automobilistica?
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
L'art. 5, comma 51 del D.L. n.953/1982 infatti dispone che "l'azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Il termine prescrizionale statuito dal citato articolo non è quindi di tre anni, bensì richiede l'intero decorso (e dunque sino al 31 dicembre) del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento. La prescrizione infatti inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986 n. 60). Ad esempio se la scadenza della tassa automobilistica è il 31/12/2024, il termine di prescrizione sarà il 31/12/2027.
Successivamente alla definitività dell'atto di accertamento, in materia di tassa automobilistica non vige alcun termine di decadenza né per l’iscrizione a ruolo né per la notifica della cartella di pagamento, neppure quello di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Infatti, la Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017,  n. 580 ha autorevolmente statuito (ponendosi nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità) che l’art. 25 d.P.R. 602/1973 è inapplicabile alle cartelle di pagamento aventi, ad esempio, ad oggetto la tassa automobilistica, poiché trattasi di norma di stretta interpretazione applicabile per espressa statuizione solo alla riscossione delle imposte dirette e non per ogni genere di tributo. La Cassazione ha spiegato che per il tributo in esame (tassa automobilistica) non è previsto, una volta divenuto definitivo il rapporto impositivo, un termine di decadenza specificamente riferibile alla notificazione della cartella.
Ne deriva che la notificazione della cartella di pagamento, in quanto tale, è assoggettata esclusivamente al termine di prescrizione specificamente previsto dal legislatore, in quanto rivolta alla realizzazione di un credito ormai divenuto certo, liquido ed esigibile. In sostanza, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento, la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente al potere di riscossione) rimane assoggettato - in assenza, ripetesi, di diversa previsione normativa decadenziale - al termine di prescrizione triennale applicabile al tributo.
33. Come posso presentare ricorso avverso un atto impositivo relativo alla tassa automobilistica?
Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto è possibile proporre ricorso esclusivamente alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, da notificare a mezzo PEC all’indirizzo: serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it ai sensi dell’ articolo 16 bis, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. g), n. 2 del D. Lgs. n° 220/2023. Si evidenzia che, quando il valore della controversia, esclusi interessi e sanzioni, è di importo uguale o superiore a euro 3.000,00, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
34. L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riservata ai veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è automatica con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)?
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è automatica. È necessario presentare apposita istanza agli uffici competenti.
35. A chi spetta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità?
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità spetta unicamente a coloro che sono affetti da una delle seguenti quattro tipologie di disabilità, di cui si riportano anche le relative normative di riferimento:
  1. non vedenti e sordi (art. 50 della L. n.342/2000);
  2. soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della L. n.388/2000);
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni che abbiano determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della L. n. 388/2000);
  4. soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della L. n. 449/1997) e con adattamento del veicolo.
N.B. Per i disabili di cui ai punti 2) e 3), per usufruire dei benefici fiscali è necessario che sia riconosciuto l’handicap grave (art. 3, comma 3 della L. n.104/92).
36. Per quanti veicoli può essere riconosciuta l’esenzione per disabilità?
L'esenzione è concessa esclusivamente per un solo veicolo (art. 8, comma 1 L. n. 449/1997) e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda di esenzione.
37. L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità è automatica con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche presso la ASL o da quella integrata ASL-INPS?
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è automatica con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS. L’interessato, per ottenere l’esenzione, dovrà presentare apposita domanda presso ufficio competente, allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste.
38. Nell’ambito dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, quale ente ha la competenza ad accertare l'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e la permanenza dei relativi requisiti sanitari?
Gli accertamenti dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e la permanenza dei relativi requisiti sanitari, sono di competenza dell’INPS (art. 20 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.102/2009). Gli uffici regionali non hanno competenze per questi accertamenti e nell’esecuzione delle istruttorie per l’esenzione, devono prendere atto di quanto riportato nei verbali delle relative Commissioni mediche.
39. Quale è la documentazione medica ammessa dalla legge ai fini della concessione dell’esenzione?
Sono ammesse solo le certificazioni (c.d. verbali) emessi dalle Commissioni Mediche Pubbliche INPS o ASL. Nel caso di eventuali ricorsi avverso i verbali emessi dalle citate Commissioni Mediche, occorre allegare alla domanda di esenzione la sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del C.T.U. nominato dal Giudice. Per la “sindrome di Down”, è ammessa anche la certificazione del medico curante, corredata dall’apposito esame clinico detto del “cariotipo”. Il verbale delle citate commissioni mediche da allegare all’istanza deve essere l’ultimo emesso in ordine cronologico di data, che è l’unico valido al momento della presentazione della domanda di esenzione. Altre certificazioni mediche, anche specialistiche, non sono valutabili.
40. È sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della L. n.104/92 art.3, comma 3?
Il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3, è un requisito necessario per alcune tipologie di disabilità, ma non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica; per il riconoscimento dell’esenzione, il verbale della Commissione medica deve certificare anche la presenza di una delle quattro disabilità previste dalla legge.
41. Se nel verbale della Commissione medica INPS è riconosciuto solo il diritto previsto dall’art.3, comma 3 legge 104/92, può essere concessa l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità?
NO. Il riconoscimento del solo diritto previsto dall’art.3, comma 3 legge 104/92 non consente di poter concedere l’esenzione. Per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità occorre necessariamente che, dal verbale della Commissione medica competente, sia certificata anche la presenza di una delle quattro disabilità che la legge ammette all’esenzione. (vedi FAQ n.35)
42. Esiste un limite di cilindrata del veicolo per ottenere l’esenzione?
SI. Fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido; di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
43. Se il disabile guida il veicolo, con il riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della L. n.449/1997) ma non della grave limitazione alla deambulazione, ha diritto all’esenzione?
L’art. 8 della L. n.449/1997 riconosce il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo se il veicolo è adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile, che deve essere in possesso di patente speciale. Tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica) purché prescritto dalla commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida (art. 119 del Codice della Strada e s.m.i.).
44. Al disabile minorenne al quale sono state riconosciute le ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della L. n.449/1997), ma non la grave limitazione alla deambulazione, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, il veicolo deve essere adattato?
Nel caso di minori con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della L. n.449/1997), portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui all’art 3, comma 3 della L. n.104/1992, non è necessario l’adattamento del veicolo, ove non sia disposto diversamente nel verbale della commissione medica certificante.
45. Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della L. n.388/2000), ai fini del riconoscimento dell’esenzione per disabilità, è necessario adattare il veicolo?
NO. Per questa tipologia di disabilità, la legge non prevede l’adattamento del veicolo. L’adattamento del veicolo è previsto unicamente per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della L. n.449/1997).
46. L’indicazione nei verbali delle commissioni mediche che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” ex art. 381 del d.P.R. n.495/92, dà diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità?
NO. L’indicazione nei verbali delle commissioni mediche che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» ai sensi dell’art. 381 del d.P.R. n.495/92, attesta che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, il cui rilascio è di competenza dei Comuni. Tale attestazione non comporta automaticamente che il disabile abbia anche i requisiti richiesti per poter fruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Per poter accedere a tale esenzione, nel verbale della commissione medica competente devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all’esenzione o le relative normative di riferimento.
47. Se sui verbali INPS in possesso del disabile non sono indicati i requisiti specifici previsti dalla normativa per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, cosa può fare l’interessato?
Per i verbali privi dell’indicazione dei requisiti per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, il contribuente interessato ad accedere all’esenzione della tassa automobilistica auto, potrà richiedere alla Commissione medica competente, se ne ricorrono i presupposti, l’integrazione o la rettifica del certificato emesso, con le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all’esenzione o le relative normative di riferimento.
48. Il provvedimento che riconosce l’esenzione per disabilità è sempre definitivo?
NO. Nel caso che la Commissione Medica competente indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione e rientrerà nella normale tassazione.
49. Cosa occorre fare per continuare ad usufruire dell’esenzione per disabilità nel caso che il provvedimento di riconoscimento dell’esenzione prevede una data di scadenza?
Per la continuità dell’esenzione, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l’interessato presenti tempestivamente una nuova domanda, allegando la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e della prevista documentazione. Occorre procedere allo stesso modo se il provvedimento di riconoscimento dell’esenzione prevede una scadenza collegata alla scadenza di validità della patente speciale per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
50. Cosa accade se, in presenza di un verbale scaduto, l’interessato non presenti né la domanda di proroga dell’esenzione, né una domanda di esenzione con allegato il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica?
In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell’attestazione dell’INPS circa la data della visita di revisione oppure della nuova domanda di esenzione con allegato il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a seguito della visita di revisione, resta confermata la scadenza dell’esenzione precedentemente concessa.
51. Nel caso l’interessato debba sostituire il veicolo sul quale è vigente l’esenzione per disabilità, cosa deve fare?
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare necessariamente la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione. In caso contrario si perde il beneficio.
52. Nel caso l’interessato voglia trasferire il diritto all’esenzione da un veicolo ad un altro di sua proprietà può farlo?
L’interessato, per ottenere l’esenzione, potrà presentare apposita domanda presso ufficio competente, allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste, trascorsi quattro anni dalla data della precedente richiesta.
53. Nel caso vengano meno i requisiti per la continuità dell’esenzione concessa (ad esempio il disabile non più fiscalmente a carico e/o il decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l’esenzione; etc.), il titolare dell’esenzione o i suoi eredi cosa devono fare?
Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per avere diritto al beneficio, l’interessato o i suoi eredi dovranno obbligatoriamente e tempestivamente comunicare all’ufficio regionale competente, l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione al fine di aggiornare l’archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, dei relativi interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti di carattere penale.
54. Per essere considerato fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo, esiste un limite di reddito complessivo annuo per il disabile?
SI. Per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, sempre al lordo di oneri deducibili, per i soli figli di età non superiore a 24 (ventiquattro) anni.
55. Quale documentazione occorre allegare alla domanda di esenzione per disabilità per dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo?
Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, farà riferimento alla sua ultima dichiarazione dei redditi dalla quale dovrà risultare tale condizione.
56. La certificazione ISEE è idonea a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo?
NO. La certificazione ISEE non è idonea a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo; è necessaria la sua ultima dichiarazione dei redditi.
57. Nel caso di veicolo a propulsione ibrida elettrica immatricolato per la prima volta in uno stato dell'Unione Europea, ho diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli a basso impatto ambientale?

L' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45, riconosce l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le  cinque  annualità successive, ai veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014.

Pertanto, ai fini del diritto all’esenzione stabilita dalla normativa regionale, il veicolo ibrido a propulsione elettrica deve essere (a) nuovo e (b) immatricolato per la prima volta dal 1° gennaio 2014.

Un veicolo oggetto di acquisto intracomunitario immatricolato in uno stato dell'Unione Europea è considerato nuovo (art. 38  del decreto legge 30 agosto 1993, n.331) quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • non abbia percorso più di 6.000 chilometri
  • sia stato ceduto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.
58. Ho ricevuto una cartella di pagamento per la tassa automobilistica, ma non mi è mai arrivato un atto di accertamento. Devo comunque pagarla?

Sì, sei tenuto al pagamento.

La normativa regionale prevede che, per la tassa automobilistica, l’Amministrazione possa iscrivere direttamente a ruolo l’importo dovuto senza dover prima inviare un avviso di accertamento.

Questa facoltà è prevista dall’art. 6, comma 7-bis della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (modificata dalla L.R. 10 agosto 2018, n. 44), in linea con quanto stabilito dalla sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale.

Secondo la Corte, infatti, l'avviso di accertamento non è obbligatorio quando il calcolo della tassa avviene in modo automatico (cioè senza necessità di valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione), come avviene appunto per la tassa automobilistica.

Pertanto a partire dall'anno d'imposta 2023, la Regione Puglia si è avvalsa di tale facoltà e ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento senza previa notifica dell' atto di accertamento e contestuale irrogazione sanzioni.