Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Il Decreto legislativo n. 398/1990 ha istituito, nelle regioni a statuto ordinario, l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale che interessa tutto il territorio regionale per:

  • la fornitura del gas naturale ai consumatori finali;
  • il consumo dello stesso estratto per uso proprio.

La base imponibile del tributo è data dal gas naturale erogato, misurato in mc (metri cubi).

Riferimenti normativi: articoli. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 398/1990;
circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007; legge n.158 del 14 giugno 1990 - norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni (Gazzetta Ufficiale n.144 del 22/6/1990); decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007- Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; legge regionale 40/2007 – articolo 3 (tabella B allegata alla legge) – definizione aliquote ai sensi del decreto legislativo 26/2007.

Soggetto passivo:

Il tributo è dovuto, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, da:

  • soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
  • soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
  • soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Le utenze esenti, individuate dall'art. 17 del decreto legislativo 504/95 e dal suo allegato 2, saranno gravate da un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dovrà avere un importo pari all'addizionale stessa.

Riferimenti normativi: articoli 17 e 26 del decreto legislativo n. 504/1995; allegato 2 del decreto legislativo n. 504/1995; articolo 6 della legge 158/1990; articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 398/1990.

Soggetto attivo:

Il versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva è effettuato in favore della Regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

Riferimenti normativi: articolo 6 della legge n. 158/1990; articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 398/1990; circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007.

La dichiarazione annuale di consumo per il gas naturale è redatta secondo modalità indicate dalla Agenzia delle Dogane.

Una copia della dichiarazione dovrà essere inoltrata, oltre che alla Agenzia delle Dogane, anche alla Regione competente per territorio.

La dichiarazione può essere inviata tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Sezione Finanze
Servizio Tributi derivati e compartecipati
via Gentile, 52
70126 – Bari

oppure tramite posta elettronica certificata - PEC al seguente indirizzo:

serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it

Il decreto legislativo 26/2007 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione annuale e di conseguenza anche il termine per il versamento del conguaglio che, dal mese di febbraio, sono differiti al mese di marzo dell'anno successivo a quello del consumo. Ai fini di una corretta gestione del tributo il soggetto passivo deve comunicare alla Regione Puglia, ogni notizia rilevante (esempio: inizio e cessazione dell'attività di erogazione, fusioni, scissioni, ecc.).

Riferimenti normativi: decreto legislativo 398/90 art.10 comma 1 e 2; circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007; circolare Agenzia delle Dogane n. 6 del 23 dicembre 2019 - circolare più recente relativa alla Dichiarazione 2019.

Il pagamento dell'addizionale regionale avviene attraverso:

  • rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel primo anno di attività mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attività;
  • versamento a conguaglio da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

I soggetti tenuti al versamento dell'addizionale devono prestare una cauzione.

Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali e consumo per uso proprio).

Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente.

I soggetti esonerati dall’obbligo di prestazione della cauzione sono le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. Inoltre, gli Uffici territorialmente competenti hanno la facoltà di esonerare le ditte affidabili e di notoria solvibilità; l’esonero può essere revocato nel caso in cui cambino le condizioni che ne hanno consentito la concessione e, in questo caso, la cauzione va versata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

La modalità di pagamento delle rate mensili, del deposito cauzionale, delle somme da corrispondere a seguito di Ravvedimento operoso o al ricevimento di avviso di accertamento può avvenire:

  • attraverso il portale telematico MYPAY PagoPA. I dettagli per tale metodo di pagamento sono indicati nella sezione Approfondimenti "Pagamenti tramite PagoPA" di questo portale.
  • Oppure tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al pagamento in modalità standardizzata circuito "PagoPA", come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e presso gli uffici postali.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto dopo una comunicazione inviata a:

Regione Puglia
Sezione Finanze
Servizio Tributi derivati e compartecipati
Via Gentile, 52
70126 BARI

anche a mezzo PEC al seguente indirizzo:

serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it

Riferimenti normativi: articolo 12 del decreto legislativo n. 398/1990; articolo 26 del decreto legislativo n. 504/1995.

L’art. 14, comma 2, D. Lgs. 504/1995 (c.d. T.U.A.) stabilisce che "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato". Il termine biennale di decadenza individuato da tale norma non decorre dalla data del singolo pagamento in acconto, ma dalla presentazione dell’ultima (e definitiva) dichiarazione annuale di consumo. È pertanto preclusa, fino alla conclusione del rapporto di fornitura di gas naturale, la possibilità di ottenere il rimborso del credito eventualmente maturato; tale credito deve, invece, essere detratto dai ratei successivi di tutte le province di fornitura nell’ambito della Regione Puglia; l’utilizzo di detto credito dovrà altresì essere comunicato via PEC serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it.

Una volta, invece, che il rapporto di fornitura sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti in costanza di rapporto potrà essere oggetto di istanza di rimborso che deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima dichiarazione di consumo.

L'istanza di rimborso deve essere indirizzata a:

Regione Puglia
Sezione Finanze
Servizio Tributi derivati e compartecipati
Via Gentile, 52
70126 BARI

anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC al seguente indirizzo:

serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it

e per conoscenza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 della Legge nazionale 428/1990, l'istanza di rimborso, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere trasmessa anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

L'obbligo di comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve essere adempiuto dal contribuente contestualmente alla presentazione dell'istanza di rimborso alla Regione, a pena di inammissibilità della medesima istanza. 

Riferimenti normativi: legge 428/90 art. 29 comma 4 – “La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza“; Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 – "In alternativa, è possibile inviare al servizio Tributi derivati e compartecipati una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione la quale deve attestare che i crediti vantati nei confronti della Regione Puglia non concorrono alla formazione del reddito di impresa".

Il contribuente può incorrere in sanzioni in caso di:

  • omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale. Si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
  • omesso, tardivo o insufficiente versamento: di rate di acconto mensile, del conguaglio dell' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva;

Si applica una sanzione amministrativa pari al 30% per ogni importo non versato o versato in ritardo.

Se il tributo non è versato nei termini stabiliti, è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del 6% per cento. L’indennità è ridotta al 2% per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Riferimenti normativi:

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , art.13 - ravvedimento operoso;
  • decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, art. 3 del Testo unico ambientale;
  • decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18  art. 62  “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha avuto un impatto sulle scadenze delle dichiarazioni annuali, slittate dal 31 Marzo al 30 Giugno 2020;
  • decreto legislativo n. 34 del 19 maggio 2020 – Decreto rilancio - art. 129  Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica;
  • Agenzia delle Dogane - Circolare n. 15/2020 – Chiarimenti sul citato articolo 129 del Decreto Rilancio (Decreto legislativo del 19 Maggio 2020).

Il soggetto passivo del tributo che non ha:

  • pagato le rate di acconto mensile o del conguaglio;
  • ha compiuto errori ed omissioni;
  • ha omesso la presentazione della dichiarazione

può regolarizzare la sua posizione attraverso il ravvedimento a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il soggetto passivo, se sceglie di avvalersi del ravvedimento operoso, deve versare, oltre al tributo e alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Le sanzioni sono ridotte in percentuali diverse in base alla situazione: 

  • mancato pagamento di rate di acconto mensile o del conguaglio, la sanzione è ridotta ad un dodicesimo del minimo a condizione che esso venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (pertanto la sanzione del 30% viene ridotta al 2,5%);
  • errori ed omissioni (esempio: in caso di mancato pagamento di rate di acconto mensile o del conguaglio), la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (pertanto la sanzione del 30% è ridotta al 3%);
  • omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione è di 50 euro, a condizione che la dichiarazione venga presenta con ritardo non superiore a novanta giorni.

Riferimento normativo: articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.