Ecotassa

Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente definito “Ecotassa”, è stato istituito con l’art. 3, commi da 24 a 40, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed è attualmente disciplinato anche dalla Legge regionale n. 8 del 27 marzo 2018 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi).

Scopo del tributo è disincentivare lo smaltimento dei rifiuti in discarica e favorire le attività di recupero di materiali e di energia. La sua destinazione è completamente finalizzata a misure di minor produzione di rifiuti, attività di recupero di materie prime, bonifica di suoli inquinati ed aree industriali dismesse e degradate, istituzione e manutenzione di aree naturali protette.

Il tributo è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

  • gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ubicati nella regione Puglia (con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento);
  • gestori di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia, o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del D.L.vo n. 152/2006;
  • chiunque eserciti attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi o effettui abusivamente deposito incontrollato di rifiuti. Solo in tal caso il versamento può essere effettuato in seguito all’attività di accertamento fiscale da parte dell’ufficio regionale sulla base dei verbali di constatazione degli organi accertatori.

Il tributo deve essere versato in autoliquidazione da parte dei predetti gestori in quattro rate trimestrali con scadenza entro il mese successivo al trimestre solare in cui sono stati effettuati i conferimenti di rifiuti presso i relativi impianti. Le scadenze, pertanto, sono:

  • rata I trimestre: entro aprile;
  • rata II trimestre: entro luglio;
  • rata III trimestre: entro ottobre;
  • rata IV trimestre entro gennaio dell'anno successivo, unitamente alla dichiarazione fiscale.

La base imponibile del tributo è costituita dalle quantità di rifiuti così come annotate dai soggetti passivi sui registri di cui all’art. 3, comma 28, della legge n. 549/1995 e dell’art. 190 del Decreto legislativo n. 152/2006. A dette quantità sono applicate per ogni Kg e per tipologia di rifiuto le seguenti tariffe:

  • rifiuti speciali pericolosi: € 0,0200;
  • rifiuti speciali non pericolosi: € 0,0100;
  • rifiuti speciali misti da costruzione e demolizione: € 0,0065;
  • rifiuti solidi urbani, incenerimento di rifiuti senza recupero di energia e discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti: € 0,02582.

Entro il 10 marzo di ogni anno con determinazione assunta dalla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, pubblicata sul BURP, si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata (RD) raggiunte da ciascun comune pugliese ai fini della determinazione della tariffa da applicare per l’anno fiscale in corso.

I gestori degli impianti, in qualità di soggetti passivi, sulla base delle citata determinazione tariffaria liquidano l’ammontare del tributo dovuto da ciascun comune per i conferimenti relativi all’anno solare in corso.

A partire da luglio 2020 il versamento potrà essere effettuato tramite la piattaforma pagoPA scegliendo come tipologia di pagamento la voce Ecotassa. In allegato le istruzioni.

Il gestore dell’impianto deve presentare, entro il 31 gennaio dell'anno fiscale successivo a quello di riferimento, la dichiarazione annuale relativa alle operazioni di smaltimento o incenerimento effettuate nel corso dell'anno precedente. La dichiarazione, redatta sullo schema tipo approvato dalla Sezione Finanze, va prodotta in forma telematica sull’apposito applicativo web, seguendo la procedura di accreditamento presente sul Portale del Contribuente.

La dichiarazione deve riportare:

  • denominazione e ubicazione dell’impianto e dati del legale rappresentante;
  • quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, per ATO o per comune di provenienza, con l'evidenziazione della specifica tariffa applicata;
  • indicazione dei versamenti trimestrali effettuati.

Accedi al Portale del Contribuente.

Il rimborso del tributo può essere richiesto nel caso di versamento indebito, erroneo o eccedente rispetto al dovuto. La relativa istanza, redatta in forma libera, sottoscritta e adeguatamente motivata e documentata, deve riportare, oltre ai dati del richiedente, l’importo da rimborsare, l’anno di riferimento e l’IBAN sul quale accreditare le somme e deve essere indirizzata al Servizio Tributi Propri nel termine di decadenza di tre anni dalla data del pagamento oggetto di rimborso.

Il rimborso, verificati i presupposti, è effettuato nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’istanza (art. 1, comma 164, legge n. 296/2006).

Il gestore dell'impianto a seguito dei controlli d’ufficio può essere soggetto, oltre all’eventuale recupero del tributo in tutto o in parte non versato, alle seguenti sanzioni:

  • in caso di omessa o infedele dichiarazione: sanzione da € 103,00 a € 516,00
  • in caso di omessa o infedele registrazione di operazioni di conferimento: sanzione da due a quattro volte il tributo dovuto, oltre alle eventuali sanzioni per la violazione di altre norme;
  • in caso di omesso o ritardato versamento del tributo dovuto dopo i termini di scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso si applicano la sanzione amministrativa tributaria del 30% dell'importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile;
  • nel caso in cui venga negato l'accesso agli incaricati delle attività di controllo normativamente previste: sanzione da € 1.032,91 a € 6.197,48.

Restano salve le misure sanzionatorie previste dai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997, ove ne ricorrano le condizioni.

Il responsabile dell’attività di discarica abusiva, abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, a seguito della constatazione da parte degli organi addetti alla vigilanza ambientale, è soggetto al recupero del tributo evaso e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo. In caso di esercizio dell’attività di discarica abusiva si applicano anche le indicate sanzioni per omessa o infedele registrazione. Oltre alle citate misure sanzionatorie il responsabile è altresì tenuto agli oneri di bonifica e all’eventuale risarcimento del danno ambientale.
Il proprietario del terreno ove si è verificato l’esercizio della discarica abusiva o l’abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti è obbligato in solido con l’autore della violazione, a meno che non dimostri di aver presentato denuncia dell’accaduto ai competenti uffici regionali prima della constatazione da parte degli organi addetti al controllo.

Legge n. 549 del 28/12/1995 – articolo 3
Legge regionale n. 8 del 27/03/2018
Decreto legislativo n. 152 del 3/04/ 2006
Decreto legislativo n. 471 e n. 472 del 1997
Delibera della Giunta regionale n. 718/2020
Decreto dirigenziale - Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche n. 215/20