Tassa automobilistica regionale - Bollo auto

Il Decreto legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella legge n. 53/1983, costituisce il Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche che ha modificato il quadro normativo precedente incidendo sulla natura del tributo, trasformandolo da tassa di circolazione a tassa di proprietà.

Infatti ai sensi dell’art. 5, comma 31 legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, ma per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico registro automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l’iscrizione al PRA (esempio: roulotte).

Nell’ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l’articolo 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Pertanto la successiva modifica intervenuta è stato il passaggio della gestione dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo.

Infatti la Regione Puglia, con la Legge regionale n. 25 del 04/12/2003, nei primi sei articoli, ha inteso disciplinare particolari aspetti della tassa automobilistica regionale che riguardano l’esenzione per disabili, il pagamento della massa rimorchiabile, il riconoscimento della perdita di possesso, le modalità di sospensione dal pagamento per i concessionari d'auto, l’esenzione per i veicoli storici e l’esenzione per ambulanze e mezzi di soccorso.

Per calcolare e pagare il bollo auto on line visita il sito Automobile Club d'Italia - ACI.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà (ai sensi dell'articolo 5 comma 32 della Legge 53/83) i proprietari; gli usufruttuari o gli intestatari della carta di circolazione del veicolo iscritto al Pubblico registro automobilistico - PRA.

La tassa deve essere pagata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza riferito al periodo tributario precedente (esempio: per il bollo scaduto il 31 Dicembre il termine ultimo di pagamento scade il 31 gennaio).

Al fine di individuare il corretto mese di scadenza occorre distinguere se trattasi di:

  • veicoli già circolanti;
  • veicoli nuovi di fabbrica;
  • veicoli in precedenza di altro proprietario che godeva di esenzione o sospensione di imposta non più riconosciuta.

Per i veicoli nuovi di fabbricazione la prima tassa deve essere versata nel mese di immatricolazione, a meno che l’immatricolazione non sia avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese che differisce il termine all’ultimo giorno del mese successivo. Il primo pagamento, a seconda del mese di immatricolazione, potrebbe essere effettuato per un periodo inferiore a 12 mesi, sino a raggiungere la prima scadenza utile, fissata secondo la tipologia del veicolo e la potenza espressa in kw nei mesi di gennaio, aprile, luglio, agosto, dicembre.

Nello specifico il primo pagamento deve essere effettuato:

  • per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
  • per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
  • per i motocicli per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;
  • per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;
  • per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;
  • per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva;
  • per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua va effettuato versando l'intero importo senza tener contro della data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo;
  • per veicoli già immatricolati ed acquistati da privati il pagamento tempestivo deve avvenire entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il bollo auto relativo al periodo tributario precedente. Qualora l’ultimo giorno utile per il pagamento coincida con un sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è rinviato al primo giorno feriale utile;
  • per veicoli già immatricolati ed acquistati da una concessionaria o da un rivenditore autorizzato, questi ultimi, nell’ambito della loro attività, possono disporre la sospensione dal pagamento, purché il veicolo non sia stato acquistato con bollo scaduto nel mese precedente al pagamento medesimo. Qualora ricorra questa circostanza per il pagamento bisognerà rispettare le scadenze periodiche secondo le normali regole esposte al punto precedente;
  • per veicoli acquistati da un privato, per i quali è stata riconosciuta a qualsiasi titolo un’esenzione o sospensione di imposta , per il pagamento dovrà tenersi presente la data di uscita dalla sospensione, da cui decorrono, al pari della prima immatricolazione dei veicoli nuovi, i termini per il pagamento medesimo, a cui si rimanda per il dettaglio, ai sensi dell'art. 5 comma 43 della Legge 53/83.

Riferimenti normativi: Decreto ministeriale n.462 del 18/11/1998 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 463 del 21 maggio 1955.

Dal 01/01/2019 è possibile effettuare il versamento del tributo attraverso il sistema di pagamento denominato pagoPa per il tramite dei seguenti soggetti:

  • uffici postali - avendo cura di specificare all’operatore la targa del veicolo e di verificare con il medesimo la Regione beneficiaria e la scadenza del tributo così come risulta sugli archivi tributari regionali interrogati;
  • tabaccai - avendo cura di specificare all’operatore la targa del veicolo e di verificare con il medesimo la Regione beneficiaria e la scadenza del tributo così come risulta sugli archivi tributari regionali interrogati;
  • agenzie di pratiche auto - avendo cura di specificare all’operatore la targa del veicolo e di verificare con il medesimo la Regione beneficiaria e la scadenza del tributo così come risulta sugli archivi tributari regionali interrogati;
  • delegazioni Automobile Club d'Italia ACI - avendo cura di specificare all’operatore la targa del veicolo e di verificare con il medesimo la Regione beneficiaria e la scadenza del tributo così come risulta sugli archivi tributari regionali interrogati;
  • pagamento on line - tramite piattaforma pagoPa: pagamento del bollo auto, prestando particolare attenzione alla digitazione della targa;
  • pagamento tramite il proprio home banking - per gli istituti bancari che abbiano concluso accordi con ACI, prestando particolare attenzione alla digitazione della targa.

È vivamente consigliata la verifica dei dati riportati (targa, periodo tributario, regione beneficiaria), perché in caso di errore il versamento non potrà essere annullato ed ogni eventuale contestazione non potrà essere addebitata alla Regione, che potrebbe, al contrario, dover irrogare sanzioni per omesso versamento.

Per il calcolo della tassa, si deve tener conto che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha aumentato l'originaria tariffa base per ogni kilowatt (€2,58) di una quota rapportata alle emissioni di ossido di carbonio del motore utilizzato (più comunemente definito di tipologia Euro 0,1,2,3, etc...) come da tabelle.

Autovettura e autoveicoli - trasporto promiscuo uso privato, autocarri articolo 1 C. 240 Legge 296/2006

Direttiva Fino a 100 Kw Oltre 100 Kw
Euro 0 €3,00 €4,50
Euro 1 €2,90 €4,35
Euro 2 €2,80 €4,20
Euro 3 €2,70 €4,05
Euro 4/5 €2,58  €3,87

 

Autoveicoli speciali

  4 mesi 8 mesi 12 mesi
KW €0,15 €0,29 €0,43
CV €0,11 €0,21 €0,32

 

Motocicli superiori a 50 cc

Direttiva Fino a 11 Kw Oltre 11 Kw
Euro 0 €26,00 €1,70
Euro 1 €23,00 €1,30
Euro 2 €21,00 €1,00
Euro 3 €19,11 €0,88

 

Autocarri di peso complessivo inferiori a 12 tonnellate

Portata kg 4 mesi 8 mesi 12 mesi
0-400 € 8,63 € 17,25 € 25,10
400-800 € 12,08 € 24,15 € 35,14
800-1000 € 15,53 € 31,05 € 45,18
1000-1500 € 20,70 € 41,40 € 60,24
1500-2000 € 29,33 € 58,66 € 85,34
2000-2500 € 37,95 € 75,91 € 110,44
2500-3000 € 46,58 € 93,16 € 135,55
3000-3500 € 55,20 € 110,41 € 160,65
3500-4000 € 63,83 € 127,66 € 185,75
4000-4500 € 72,46 € 144,91 € 210,85
4500-5000 € 81,08 € 162,16 € 235,95
5000-6000 € 89,71 € 179,42 € 261,05
6000-7000 € 100,06 € 200,12 € 291,17
7000-8000 € 110,41 € 220,82 € 321,19

 

Traino rimorchi trasporto cose

Tariffa Tipo veicolo Importo annuo Importo 4 mesi
1 autoveicoli massa compresa tra 6 e 18 tonnellate € 258,00 € 86,00
2 autoveicoli massa superiore o uguale a 18 tonnellate € 568,00 € 189,00
3 trattori stradali a 2 assi € 568,00 € 189,00
3 trattori stradali a 3 assi € 800,00 € 266,00

 

Rimorchi trasporto persone a uso privato

Numero posti 4 mesi 8 mesi 12 mesi
da 1 a 15 € 43,13 € 86,26 € 125,51
da 16 a 25 € 64,69 € 129,39 € 188,26
da 26 a 40 € 96,61 € 193,22 € 218,13
da 41 a 99 € 161,47 € 322,95 € 469,89

 

Motocarri - motofurgoni cilindrata inferiore a 500 cc

Cilindrata (cc)
Oltre fino a 12 mesi
50 125 € 19,25
Portata (kg)
Oltre fino a 12 mesi
0 400 € 23,91
400 800 € 33,47
800 1.000 € 43,03
1.000 1.500 € 57,37
1.500 2.000 € 81,28

 

Motocarri - motofurgoni con cilindrata uguale o superiore a 500 cc

Portata (kg) 12 mesi
oltre 0 fino a 400 € 25,10
oltre 400 fino a 800 € 35,14
oltre 800 fino a 1.000 € 45,18
oltre 1.000 fino a 1.500 € 60,14
oltre 1.500 fino a 2.000 € 85,34

 

Autocarri di peso complessivo superiore a 12 tonnellate

Classe 2 assi 3 assi 4 o più assi Importo annuo Importo mensile
  Pari o sup, Inf. a Pari o sup, Inf. a Pari o sup, Inf. a Sosp. pneumatico o equiv. Senza sosp. pneumatico o equiv. Sosp. pneumatico o equiv. Senza sosp. pneumatico o equiv.
1 12 15 15 19     € 273,72 € 341,89 € 23,52 € 29,37
2     19 21 23 25 € 305,74 € 382,18 € 26,27 € 32,83
3     21 23 25 27 € 337,25 € 421,43 € 28,97 € 36,21
4 15           € 379,08 € 473,59 € 32,57 € 40,69
5     23       € 431,76 € 539,18 € 37,09 € 46,32
6         27 29 € 484,95 € 605,29 € 41,66 € 52,00
7         29   € 560,87 € 701,35 € 48,18 € 60,25

 

Complessi autotreni e autoarticolati di peso superiore o uguale a 12 tonnellate

Classe 2+1 assi 2+2 assi 2+3 assi 3+2 assi 3+3 assi e altre Importo annuo Importo mensile
  Pari o sup, Inf. a Pari o sup. Inf. a Pari o sup. Inf. a Pari o sup. Inf. a Pari o sup. Inf. a Sosp. pneumatico o equiv. Senza sosp. pneumatico o equiv. Sosp. pneumatico o equiv. Senza sosp. pneumatico o equiv.
1 12   23 29             € 175,60 € 307,29 € 15,09 € 26,40
2     29 31         36 40 € 225,18 € 336,21 € 19,35 € 28,88
3     31 33     36 38     € 335,18 € 465,33 € 28,80 € 39,98
4         36 38     40   € 370,30 € 535,05 € 31,81 € 45,97
5             38 40     € 454,48 € 628,01 € 39,05 € 53,95
6     33   38           € 514,91 € 706,51 € 44,24 € 60,70
7             40       € 628,01 € 929,62 € 53,95 € 79,86

 

Tassa fissa

   
Motocicli fino a 50 cc € 19,11
Rimorchi speciali € 19,11
Carrelli per trasporto veicoli ferroviari € 20,70
Targhe prova autoveicoli € 207,02
Targhe prova rimorchi € 207,02
Targhe prova ciclomotori € 19,11
Targhe prova motoveicoli € 31,05