Riduzioni, esenzioni e rimborsi

Di seguito le informazioni su riduzioni, esenzioni e rimborsi.

Veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Se però sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di:

  • euro 30,00 per gli autoveicoli
  • euro 20,00 per i motoveicoli.

Veicolo d’interesse storico/collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17/12/2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19/03/2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 30/04/1992 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Riferimento normativo: legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 comma 1048.

Veicoli destinati all'uso dei disabili è prevista l'esenzione per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o diversamente abili. Il beneficio fiscale può essere richiesto sia per i veicoli loro intestati che per quelli utilizzati per il loro accompagnamento (la persona con invalidità deve essere fiscalmente a carico dell'intestatario), con unica limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

ONLUS: autoambulanze e veicoli assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, o di organizzazioni non lucrative iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.

Dal 1 gennaio 2024 si applica l'art. 112 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2023 : "Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l’esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.”.

Veicoli a basso impatto ambientale: gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica godono dell’ esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive. I veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018 godono dell’esenzione per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e le cinque annualità successive.

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica, oppure a idrogeno devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Auto consegnate per la rivendita: le imprese che operano nel settore della vendita auto possono presentare presso le delegazioni dell’Automobile cIub d’Italia–ACI, la documentazione finalizzata all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo del pagamento della tassa rimane sospeso con decorrenza dal periodo fisso successivo alla sottoscrizione dell'atto di presa in carico.

A partire dal 1 gennaio 2024 gli obblighi di cui sopra risultano pienamente adempiuti per effetto dell'avvenuta trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'acquisto del veicolo e il diritto fisso, da corrispondersi per la comunicazione di cui agli elenchi sopra citati, non è più dovuto (art. 10 della legge regionale 37 del 29 dic 2023 pubblica sul BURP della Regione Puglia n. 114 del 30/12/2023).

Veicoli oggetto di furto: il pagamento della tassa non è dovuto (e se effettuato può essere rimborsato) nell'ipotesi in cui il proprietario del veicolo abbia subito un furto, purché siano state dimostrate al Pubblico registro automobilistico - PRA le relative annotazioni, ai sensi dell'art 3 della Legge regionale 25/2003.

Riferimenti normativi: articolo 8 legge 449/97; articolo 5 Legge regionale n. 45/2012;
articolo 50 legge 342/2000; articolo 30 legge 388/2000 e Legge regionale 25/2003 articolo 181 del Codice della strada; articolo 1 legge regionale n. 10 del 28/03/2019 che ha modificato; articolo 3 della legge regionale 25/2003; legge regionale n. 34 del 2019.

Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto, entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di effettuazione del versamento, nel caso in cui si riscontra:

  • una duplicazione di pagamento,
  • un pagamento in eccesso rispetto al dovuto,
  • un versamento comunque non dovuto (per esempio: per avvenuto furto, sequestro, rottamazione ecc).

Non sono riconosciuti rimborsi parziali, relativi a periodi di mancato utilizzo o indisponibilità dei veicoli, per eventi intervenuti tra il secondo ed il dodicesimo mese del periodo tributario del veicolo interessato.

Le istanze dei contribuenti per rimborsi, esenzione disabili, esenzione veicoli storici, esenzione ambulanze e veicoli adibiti all'antincendio, sospensione concessionari devono essere inviate, in carta libera, esclusivamente agli uffici territoriali Automobile club d'Italia competenti in base alla residenza del richiedente che provvederanno all’istruttoria delle medesime.

Per maggiori informazioni: sito ACI - sezione Servizi per i recapiti.