Rimborsi
Da gennaio 2026 le istanze di rimborso della Tassa Automobilistica di competenza regionale devono essere inoltrate esclusivamente a Regione Puglia attraverso il Portale del Contribuente a cui si accede con SPID, CIE o TS-CNS.
L'istanza può essere presentata dal soggetto che ha effettuato il pagamento o, nel caso di persone giuridiche, dal rispettivo legale rappresentante. Resta salva la possibilità di conferire mandato a un delegato, purché munito di apposita delega e documentazione d'identità.
Il rimborso della tassa può essere chiesto anche dagli eredi ma solo se l’evento che ha determinato il venir meno del possesso del veicolo è intervenuto quando l’intestatario era ancora in vita.
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- versamento su targa errata;
- versamento dovuto ad altra regione;
- doppio versamento;
- versamento in eccesso;
- pagamento non dovuto per un veicolo interessato da perdita di possesso*(es. a seguito di furto, vendita, demolizione del veicolo, indisponibilità per provvedimento giudiziario, ecc.);
- pagamento non dovuto per esenzione.
* la perdita di possesso dev'essere antecente all'inizio del periodo tributario e dev'essere stata annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
Per utilizzare il servizio è necessario indicare nell'istanza i seguenti dati ed allegare la seguente documentazione:
- i dati dell'intestatario del pagamento;
- la targa del veicolo;
- l'anno di imposta;
- i dati del pagamento (IUV, importo e data);
- una copia del versamento da rimborsare;
- l'IBAN su cui effettuare l'accredito.
Inoltre, in caso di delega alla presentazione dell'istanza e/o all'incasso, è necessario allegare il documento di delega e la carta d'identità del delegato.
Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di effettuazione del versamento.
Non sono altresì riconosciuti rimborsi parziali, relativi a periodi di mancato utilizzo o indisponibilità dei veicoli, per eventi intervenuti tra il secondo ed il dodicesimo mese del periodo tributario del veicolo interessato.
Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 15,49.