Esenzione dall’IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L'art. 48 della legge regionale n.7 del 21 maggio 2002 è stato così modificato dall'art. 112 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)"

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i soggetti individuati dall’articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell’IRAP fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all’articolo 10, comma 8, del medesimo decreto ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).

2-bis. In base al comma 299 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza