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Modifica al regolamento per la rateizzazione dei tributi

Si informano i gentili contribuenti che la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)” ha così modificato l’articolo 10 (Rateizzazione di crediti tributari) della l.r. 25/2003:

  1. Le somme dovute a titolo di tributi nonché di sanzioni, interessi ed oneri ad essi collegati, su motivata richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, possono essere versate fino ad un massimo di settantadue rate mensili con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), secondo il seguente schema:
    • fino a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 3.000 per gli altri soggetti, nessuna rateizzazione;
    • da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00, fino a dodici rate mensili, per le persone fisiche;
    • da euro 3.000,01 ad euro 10.000,00, fino a ventiquattro rate mensili;
    • da euro 10.000,01 a 15.000,00 fino a trentasei rate mensili;
    • da euro 15.000,01 a euro 25.000 fino a quarantotto rate mensili;
    • oltre 25.000, fino a settantadue rate mensili.
  2. All’accoglimento dell’istanza di rateizzazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.
  3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno non festivo del mese. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco dell’anno solare, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Pubblicato il 16 gennaio 2024