Descrizione normativa

Normativa e documenti

I documenti sono suddivisi per categorie: organizzazione turistica regionale, agenzie di viaggio, professioni turistiche, pro loco, strutture ricettive, locazioni ad uso turistico, comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, registro dei rituali festivi legati al fuoco, info-point turistici, marchio puglia loves family

La Regione Puglia, quale soggetto policy maker, di monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica e di coordinamento dei rapporti istituzionali con gli enti locali ed altri soggetti in Convenzione (Fondazioni partecipate, Unioncamere);
L'Agenzia Pugliapromozione, come soggetto deputato al management della destinazione;
Le imprese, attraverso le forme aggregative (in particolare, il Distretto produttivo e le organizzazioni di categoria);
I Sistemi Turistici Locali, per il coordinamento territoriale.

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività. Tali attività possono essere realizzate anche nella forma online

La normativa regionale prevede che per esercitare le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e direttore di agenzia di viaggi è necessario conseguire specifica abilitazione. 
La guida turistica accompagna singoli o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida  su tutto il territorio nazionale. 

L'accompagnatore turistico accompagna singoli o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide.

Il direttore tecnico d'agenzia di viaggio è responsabile della conduzione aziendale. Svolge compiti di natura tecnico-specialistica, concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

Le Pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro e composte da volontari che svolgono attività finalizzate alla promozione dei luoghi, alla tutela delle tradizioni locali, alla valorizzare dei prodotti e delle bellezze del territorio. Organizzano manifestazioni ed eventi in ambito turistico, culturale, storico, ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla normativa, individuando i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determinando gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto, svolgendo attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. 
I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive, mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico, ed alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo.

Le locazioni turistiche sono rappresentate dagli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).  
Sono tenute ad iscriversi al Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere per ottenere l'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" (CIS).
La disciplina riguardante il Codice Identificativo di Struttura non è ancora operativa. In base a quanto prevede la L.R. n.57/2018, la data di decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato sarà determinata dalla deliberazione che adotterà la Giunta regionale per disciplinare le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

I Comuni pugliesi che intendano essere inclusi nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte devono possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale e produrre specifica istanza di riconoscimento. Per quanto riguarda i Comuni ad economia prevalentemente turistica, la normativa vigente richiede la presenza sul territorio di un sito di interesse storico - artistico inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità o il rapporto tra determinati parametri che riguardano sia la domanda turistica (arrivi, presenze, superficie territoriale, popolazione residente) sia l'offerta turistica (capacità ricettiva, numero di strutture ricettive, unità locali relative ad attività connesse con il turismo, addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo).  
Per quanto riguarda, invece, le città d'arte, i parametri considerati sono rappresentati dalla presenza sul territorio di edifici o di complessi monumentali e di opere d'arte singole o in collezioni, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico, almeno tre musei aperti al pubblico per almeno 8 mesi all'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni; presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali; presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri.

La Regione Puglia riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali strumenti di sviluppo dell'immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali.   
A tal fine , con  legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2018 è stato istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco; con successivo regolamento regionale di attuazione n. 8 del 25 febbraio 2019 sono stati disciplinati criteri modalità e termini per l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25/2018.

La Legge Regionale del 28 dicembre 2012, n. 45, all'articolo 40 ha stabilito che le funzioni di informazione e di accoglienza turistica sono state trasferite, a far data dall'1 luglio 2013, ai Comuni. L'Agenzia Puglia Promozione svolge funzioni e compiti di coordinamento della Rete del sistema di Informazione e Accoglienza turistica degli Uffici Info-Point (prima denominati Uffici I.A.T.), promuovendo l'immagine coordinata e l'adeguamento degli standard di qualità. La Regione, attraverso l'Agenzia Puglia Promozione, promuove accordi con i Comuni finalizzati all'istituzione di nuovi Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale, previa nulla osta da parte della Sezione Turismo della Regione Puglia. L'accordo è approvato con atto adottato dall'organo comunale competente. Le linee guida concernenti il coordinamento e la qualificazione del sistema dell'accoglienza turistica locale, attraverso la rete regionale degli Uffici Info-Point Turistici, definiscono gli standard minimi di qualità che gli stessi devono garantire. La Carta dei Servizi degli Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale presenta i servizi offerti dagli stessi e definisce le modalità di erogazione.

Nel 2012 la Regione Puglia ha approvato il Programma attuativo per rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie e promuovere, in generale, la parità di genere, la conciliazione vita - lavoro e famiglia -  lavoro.  
"Puglia Loves Family" è il marchio di attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie. Il marchio è garanzia di servizi e standard rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari.  
La Regione Puglia ha istituito Disciplinari settoriali per definire gli standard qualitativi di servizio e/o le politiche di prezzo che dovranno essere rispettati per la certificazione e l'ottenimento del marchio. Tutti gli operatori che operano nei diversi settori (tra gli altri, esercizi ricettivi, stabilimenti balneari, ristorazione, esercizi commerciali, musei, cinema, teatri) possono aderire alla rete degli Amici della Famiglia, individuando strategie per il miglioramento dei propri servizi.  
L'ottenimento del marchio scaturisce da un percorso valutativo effettuato da un apposito organismo regionale sulla base dei citati disciplinari settoriali, costruiti insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolti. I requisiti da possedere riguardano alcuni aspetti strutturali legati agli spazi comuni e di gioco per i bambini, all'arredamento e attrezzature delle stanze e dei servizi, alle tariffe preferenziali, alle attività complementari.