Mascherina obbligatoria all'aperto dove non c'è distanziamento

Dal 3 ottobre 2020 la mascherina è obbligatoria anche all'aperto dove non sia possibile garantire il distanziamento. Lo stabilisce l'ordinanza n. 374 del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L'obbligo

La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro: nei luoghi di pertinenza di locali aperti al pubblico, davanti alle scuole di ogni ordine e grado, in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

Quale mascherina

Possono essere usate mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato che assicurino un'adeguata barriera e, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza idoneee a coprire interamente naso e bocca.

Chi può non indossarla

L'obbligo non si applica ai congiunti o conviventi, ai bambini al di sotto dei sei anni, alle persone con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e a chi interagisce con loro.

Le sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza dell'obbligo è punita con le sanzioni previste dall’articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 74 del 14 luglio 2020, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Pubblicato il 03 ottobre 2020