Prodotti Agroalimentari Tradizionali - PAT
I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), insieme alle produzioni a marchio DOP e IGP, rappresentano un biglietto da visita del patrimonio agroalimentare italiano di qualità.
E’ interesse generale della Regione Puglia tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali pugliesi, in quanto espressione fondamentale del patrimonio culturale del territorio rurale.
I PAT sono stati istituiti ai sensi dell’ art. 8, comma 1 del D.lgs n.173 del 1998, il quale sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico ed introduce la nozione di prodotto tradizionale quale tipologia di prodotto destinato alla dieta umana e strettamente condizionato da fattori come la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione
Con il termine di “Prodotti Tradizionali Agroalimentari” si intendono quei prodotti agroalimentari «ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni».
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’inserimento nell’elenco di nuovi prodotti o l’aggiornamento delle schede dei prodotti già presenti, può avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati. Annualmente i prodotti agroalimentari riconosciuti come “tradizionali” andranno ad implementare l’Elenco nazionale dei PAT istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dall'elenco nazionale verranno eliminate le denominazioni che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
La Circolare 3 luglio 2000 – prot. 62359 stabilisce che:
- il nome che individua il prodotto tradizionale, o il suo eventuale sinonimo o termine dialettale, non può costituire oggetto di richiesta di deposito e di registrazione di marchio, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale;
- l’eventuale nome geografico con il quale viene individuato il prodotto tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non costituisce riconoscimento di origine o di provenienza del prodotto dal territorio stesso (come per le produzioni a denominazione di origine) e altresì, non costituisce il fondamento di un provvedimento di riconoscimento dell’origine del prodotto stesso;
- all’atto dell’immissione al consumo i prodotti inseriti nell’elenco nazionale non possono fregiarsi della qualificazione “tradizionale” ma potranno esclusivamente contenere, nell’etichettatura, il riferimento al predetto elenco.
Con il Decreto Interministeriale 9 aprile 2008, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali, i prodotti agroalimentari tradizionali sono stati individuati come patrimonio culturale italiano.
La Circolare 3 luglio 2000 – prot. 62359 individua l’elenco delle categorie dei PAT all’interno delle quali le Regioni e Province autonome devono iscrivere i loro prodotti:
- Bevande analcoliche, distillati e liquori
- Birra
- Carne (e frattaglie) fresche e loro preparazione
- Condimenti
- Formaggi
- Grassi (burro, margarina, oli)
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
- Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria
- Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche particolari degli stessi
- Prodotti della gastronomia
- Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)
Nell'elenco non possono figurare i prodotti insigniti dei marchi DOP o IGP.
La richiesta di inserimento di nuove tipologie di PAT o di aggiornamento e/o approfondimento di PAT già inseriti nell’elenco nazionale, firmata digitalmente dal soggetto proponente, corredata da idonea documentazione che certifichi la presenza del prodotto sul territorio da almeno 25 anni, deve essere inviata alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, all’indirizzo di PEC sezione.filieregroalimentari@pec.rupar.puglia.it, entro il...di ogni anno.
La domanda di inserimento nell’elenco nazionale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Scheda A Identificativa per l’Elenco dei PAT;
- Scheda B per eventuali richieste di deroga;
- Scheda C Identificativa per l'inserimento dei PAT nell’atlante dei Prodotti tipici;
- Documenti che comprovino che le metodiche di produzione siano praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore a 25 anni;
- Foto del prodotto.
La scheda sintetica trasmessa dalle Regioni al competente Ministero non è equiparabile ad una esaustiva disciplina produttiva e non è in alcun modo vincolante per i produttori.
La Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 - prot. 63885 chiarisce nel dettaglio quali elementi deve comprendere la scheda di ciascun prodotto, che sono:
1. categoria;
2. nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;
3. territorio interessato alla produzione;
4. descrizione sintetica del prodotto;
5. descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;
6. materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;
7. descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
8. elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.
Il processo produttivo dei PAT potrebbe richiedere il ricorso a deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per l’utilizzo di strumenti, attrezzature e locali di produzione/stagionatura, che sono fondamentali al conferimento delle caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.
Possono essere concesse deroghe individuali o generali agli stabilimenti che producono prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai requisiti:
- di cui all’allegato II, capitolo II, del Reg. CE n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti, il cui ambiente contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono comprendere pareti, soffitti e porte non costituite da materiali lisci, impermeabile, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali
- di cui all’allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1 del Reg. CE n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l’imballaggio e il confezionamento di tali prodotti
Il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati provvederà all’istruttoria della documentazione inoltrata, al fine di valutarne la completezza e la conformità alle disposizioni vigenti. L’esame della documentazione può comportare la richiesta di integrazioni e chiarimenti al soggetto che ha presentato la domanda.
In caso di esito positivo della procedura di valutazione, il Servizio competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia l’elenco con le relative schede al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il riconoscimento e l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.