Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP)

La procedura per la registrazione di un vino a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o a Indicazione Geografica Protetta (IGP), prevede una stretta cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, regioni e province autonome nel cui territorio ricade la produzione del vino di cui si richiede la registrazione, e la Commissione europea. La procedura di registrazione si conclude positivamente con l’iscrizione del vino a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o a Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel Registro europeo delle indicazioni geografiche dell'UE eAmbrosia. La prima legge italiana di tutela delle Denominazioni d'Origine dei vini è il DPR n.930 del 12 luglio 1963 che ha introdotto le menzioni specifiche tradizionali italiane DOC ‘Denominazione di Origine Controllata’ e DOCG ‘Denominazione di Origine Controllata Garantita’. Tra le menzioni tradizionali italiane rientra anche l’Indicazione Geografica Tipica ‘lGT’. Con il Decreto legislativo n.61/2010, oggi sostituito dalla Legge n. 238/2016, le menzioni DOC, DOCG e IGT sono ricomprese nelle categorie comunitarie DOP e IGP. Tuttavia la legge prevede che le menzioni tradizionali possano continuare ad essere utilizzate a seguito della consuetudine del loro utilizzo nel linguaggio comune.

 

Il richiedente, legittimato a presentare la domanda di protezione di una DOP o di una IGP dei vini, deve:

  • essere costituito in qualunque forma di Associazione ai sensi di legge, ivi compresi i Consorzi di tutela;

  • essere costituito dai produttori vitivinicoli della Denominazione interessata;

  • avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello di Unione europea della Denominazione per la quale viene presentata la domanda o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata;

  • fermo restando lo scopo sociale, si impegna a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello di Unione europea.

Per approfondire:

Il richiedente presenta la domanda di protezione della denominazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC:

Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità
Agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV
PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale - Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

a) ATTO COSTITUTIVO e, ove presente, statuto.

b) DELIBERA ASSEMBLEARE  dalla  quale  risulti  la  volontà  dei produttori  di   presentare   istanza   per   la   protezione   della denominazione, qualora tale previsione non  sia  contenuta  nell'atto costitutivo o nello statuto.

c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che dimostrino i VALORI DI RAPPRESENTATIVITA', intesi come media, riferiti alle produzioni rivendicate dagli stessi viticoltori nell’ultimo biennio.

Per approfondire gli aspetti legati alla rappresentatività:

d) in caso di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41  della L.238/2016 ,   l'elenco sottoscritto è sostituito dal verbale dell'assemblea ordinaria degli  associati  che comprovi, relativamente alla maggioranza  dei  voti  degli  associati favorevoli alla presentazione della domanda  presenti  in  assemblea, l'assolvimento  del  requisito  di  rappresentatività  di  cui  alla lettera c).

e) PROPOSTA DI DISCIPLINARE

Per approfondire:

f) PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO riepilogativo del disciplinare

Per approfondire:

g) RELAZIONE TECNICA

Per approfondire:

h) RELAZIONE STORICA

Per approfondire:

i) RELAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Per approfondire:

j) CARTOGRAFIA in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini.

k)  RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA  destinata a coprire le spese a norma dell’art. 108 del reg. (UE) n. 1308/2013.

l) LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA di cui alle precedenti lettere,

Per approfondire:

  

Per  la  procedura  nazionale  relativa  alla  presentazione  e all'esame delle domande di modifica di un disciplinare si  applicano  le disposizioni previste agli articoli 12 e 13 del DECRETO 6 dicembre 2021 in conformità alle disposizioni previste all’articolo 105 del Regolamento  (UE)  n. 1308/2013. La documentazione prevista per la presentazione della domanda di protezione, nel caso di una domanda di modifica del disciplinare, deve essere rapportata alle modifiche proposte. In particolare alla domanda   deve essere allegata la documentazione prevista al comma 1, articolo 13 del DM 6 novembre 2021.

Per approfondire:

modifiche dell’Unione:

modifiche ordinarie:

Tutte le modifiche diverse da quelle dell’ “Unione”, nonché le modifiche temporanee (art 14 DM 6 dicembre 2021), sono considerate “modifiche ordinarie”.

Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di cancellazione  della  protezione  si  applicano   per   analogia   le disposizioni previste dal DECRETO 6 dicembre 2021 per l'esame delle  domande di protezione fatte salve le differenziazioni  previste all’articolo 17 del Decreto