Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP)

La procedura per la registrazione di un vino a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o a Indicazione Geografica Protetta (IGP), prevede una stretta cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, regioni e province autonome nel cui territorio ricade la produzione del vino di cui si richiede la registrazione, e la Commissione europea. La procedura di registrazione si conclude positivamente con l’iscrizione del vino a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o a Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel Registro europeo delle indicazioni geografiche dell'UE eAmbrosia. La prima legge italiana di tutela delle Denominazioni d'Origine dei vini è il DPR n.930 del 12 luglio 1963 che ha introdotto le menzioni specifiche tradizionali italiane DOC ‘Denominazione di Origine Controllata’ e DOCG ‘Denominazione di Origine Controllata Garantita’. Tra le menzioni tradizionali italiane rientra anche l’Indicazione Geografica Tipica ‘lGT’. Con il Decreto legislativo n.61/2010, oggi sostituito dalla Legge n. 238/2016, le menzioni DOC, DOCG e IGT sono ricomprese nelle categorie comunitarie DOP e IGP. Tuttavia la legge prevede che le menzioni tradizionali possano continuare ad essere utilizzate a seguito della consuetudine del loro utilizzo nel linguaggio comune.

 

Gruppo formato da produttori dello stesso prodotto per il quale si chiede la registrazione, costituito in una delle forme associative previste dalla legge.

Per approfondire: artt. 6 e 26 n. 690637 del 22 dicembre 2025

Il richiedente presenta la domanda di protezione della denominazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC:

Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I

PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it

  • atto costitutivo e, ove presente, lo statuto del gruppo di produttori richiedente;
  • elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato VI del Decreto ministeriale n. 690637 del 22/12/2025.
  • delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del gruppo di produttori richiedente di presentare la domanda di registrazione;
  • attestazione di rappresentatività da redigere in conformità all'Allegato XV al DM 690637 del 22/12/2025;
  • documentazione di accompagnamento, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato V al DM 690637 del 22/12/2025;
  • disciplinare di produzione da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti nell'Allegato III_A al DM 690637 del 22/12/2025;
  • documento unico redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato I, Parte II del Reg. (UE) n.26/2025 e dell'allegato IV_C al DM 690637 del 22/12/2025;
  • nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione;
  • relazione storica;
  • relazione socio-economica ;
  • relazione tecnica;
  • cartografia;

Per approfondire: artt. 7 e 27 n. 690637 del 22 dicembre 2025

  

Per  la  procedura  nazionale  relativa  alla  presentazione delle domande di modifica di un disciplinare si  applicano  le disposizioni previste agli articoli 12 e 13 del DECRETO 6 dicembre 2021, capo III (artt. 21-24) art. 27 DM n. 690637 del 22 dicembre 2025 in conformità alle disposizioni previste all’articolo 105 del Regolamento  (UE)  n. 1308/2013. La documentazione prevista per la presentazione della domanda di protezione, nel caso di una domanda di modifica del disciplinare, deve essere rapportata alle modifiche proposte. In particolare alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista al comma 1, articolo 13 del DM 6 novembre 2021.

Per approfondire:

modifiche dell’Unione:

modifiche ordinarie:

Tutte le modifiche diverse da quelle dell’ “Unione”, nonché le modifiche temporanee (art 14 DM 6 dicembre 2021), sono considerate “modifiche ordinarie”.