Indietro Approvate le norme su condhotel, marina resort e classificazione degli stabilimenti balneari.

Approvate le norme su condhotel, marina resort e classificazione degli stabilimenti balneari.

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 9/07/ 2020 la Legge n. 22/2020 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n.11 del 11/02/ 1999 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge n. 217 del 17/05/1983 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)".

 La Legge regionale 22/2020, modificando ed integrando le precedenti disposizioni normative, introduce norme relative a condhotel, marina resort e classificazione degli stabilimenti balneari. Di seguito si riportano, in dettaglio, le modifiche e le integrazioni apportate.

Condhotel
 La Legge regionale 22/2020 ha aggiunto il comma 6 bis all'articolo 4 della Legge regionale n. 11/1999 secondo cui si definiscono "condhotel", come previsto dall'articolo 31 del Decreto legge n.133 del 12/09/ 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.164 del 11/11/2014, gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico, a  gestione  unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio  autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
 Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, sono quelle stabilite dal Decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.

Marina Resort
 La Legge regionale 22/2020 ha aggiunto il comma 38 bis alla Legge regionale n. 11/1999 secondo cui si definiscono "Marina Resort", ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. 
 Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Classificazione degli stabilimenti balneari 
La Legge regionale 22/2020, sostituendo il contenuto dell'articolo 49 bis della legge regionale n. 11/1999, prevede che gli stabilimenti balneari sono classificati, in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di classificazione. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge regionale 22/2020, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della legge regionale 11/1999 per le strutture ricettive. 

La Legge regionale 22/2020 ha aggiunto alla Legge regionale 11/1999 l'articolo 49 ter che contiene una norma transitoria in base alla quale, al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti, i titolari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione. La classificazione diverrà, pertanto, obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente il sistema di classificazione. Inoltre, è abrogato l'articolo 6 della Legge regionale n. 26 del 5/07/2019 e la relativa tabella G bis allegata che contiene i requisiti obbligatori per la classificazione degli stabilimenti balneari.
 

Pubblicato il 22 luglio 2020