Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS

Cosa è il RUNTS (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento del preesistente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.

L’iscrizione al RUNTSha efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS): detto con altre parole, per diventare Ets è necessario iscriversi in tale registro.

Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.

L’iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.

Il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che disciplina il suo funzionamento e anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS (D.M. 106/2020).

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021, accessibile al seguente link: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si accede esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante dell’ente.

Codice del Terzo Settore

D.M. 106/2020 

Circolare n. 9 del 21 aprile 2022

Il RUNTS è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene su base regionale. All’ufficio statale del RUNTS si affiancano infatti gli uffici regionali.

Gli uffici regionali sono impegnati al contempo nel consolidamento delle associazioni trasmigrate dai preesistenti registri regionali (OdV e APS già esistenti) al RUNTS e nell’istruttoria delle nuove iscrizioni.

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

In Puglia l’Ufficio regionale del RUNTS è realizzato grazie all’Accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90con ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (Delibera di Giunta regionale n. 1147 del 07/07/2021).

ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI ODV E APS E NEL REGISTRO NAZIONALE APS – PROCESSO DI TRASMIGRAZIONE

In Puglia sono oltre 5.000 le associazione trasmigrate dai registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale e dall’albo nazionale, in qualità di enti affiliati.

La trasmigrazione non equivale all'iscrizione nel RUNTS. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del DM 106/2020 l'Ufficio regionale del RUNTS dispone di centottanta giorni a far data dal 22 febbraio 2022, per verificare la conformità delle informazioni e dello statuto al Codice del Terzo Settore, quindi fino alla fine del mese di agosto. Tale termine è slittato per effetto di una norma contenuta nella L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) che ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore.

Il nuovo termine per il consolidamento degli Enti trasmigrati è dunque il 5 novembre 2022.

L’iscrizione deve osservare la seguente procedura, disciplinata nel dettaglio dal D.M. 106 del 15 settembre 2020:

  • la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto registrati presso Agenzia delle Entrate e degli altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa sulla piattaforma del RUNTS;
  • all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’Ufficio regionale verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:

  • iscrivere l’ente;
  • diniegare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda oppure ad integrare la documentazione.

In caso di silenzio da parte dell’Ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.

Nel RUNTS devono risultare per ciascun Ente alcune informazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio ed, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’Ufficio regionale del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

L’istanza di iscrizione con contestuale acquisizione di personalità giuridica va effettuata dal Notaio che accede nella piattaforma del RUNTS attraverso il proprio SPID.

Nel caso di enti trasmigrati e che vogliano acquisire la personalità giuridica gli Enti potranno seguire la procedura indicata nell’articolo 22 del Codice, una volta avviato il procedimento di verifica post trasmigrazione.

Il notaio potrà quindi presentare all’ufficio del RUNTS la relativa documentazione non tramite il sistema informatico ma al di fuori di esso, utilizzando l'indirizzo pec runts.puglia@pec.rupar.puglia.it.

La presentazione della documentazione richiesta dall’articolo 22 del Codice non dà avvio in questo caso ad un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento d’ufficio di verifica disciplinato dall’articolo 54 del codice. Le procedure per l’ulteriore casistica sono rintracciabili nella Circolare n. 9 del 21 aprile 2022.

La cancellazione di un ente dal RUNTS può avvenire:

  • a seguito di istanza motivata e documentata da parte dell’ente del Terzo settore;
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.

L’Ufficio regionale del RUNTS provvede a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli ETS iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.

Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.

Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del RUNTS territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel RUNTS.

 

L’ASSEMBLEA, con i quorum previsti (da statuto o da c.c.), delibera:

  • lo scioglimento con messa in liquidazione dell’Ente;
  • nomina il liquidatore e conferisce l’incarico per la procedura di liquidazione/cessazione dell’Ente (a.);
  • l’individuazione dell’ETS al quale devolvere il patrimonio residuo (esclusivamente enti iscritti al RUNTS)

a. Può essere nominato liquidatore anche il precedente Legale Rappresentante o un precedente Amministratore. Non può essere nominato il legale rappresentante in carica;
b. Si consiglia di prevedere nel verbale il potere del liquidatore di identificare un nuovo ETS beneficiario, in caso di parere negativo dell’Ufficio RUNTS o mancata accettazione della devoluzione dall’Ente beneficiario precedentemente individuato. Il Legale Rappresentante registra il verbale d’assemblea presso Agenzia delle Entrate (ADE). La registrazione, a tutela dell’Ente, è facoltativa.
c. Si ricorda che la registrazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni (Art. 13 TUR).

Il Legale Rappresentante apre in RUNTS una pratica di «VARIAZIONE» e procede a:

  • depositare la copia del verbale di scioglimento/estinzione;
  • inserire le generalità del liquidatore nominato come da verbale;
  • indicare la cessazione dalla carica di amministratori e del precedente Legale Rappresentante;
  • indicare nella sezione “Altri dati” la procedura in corso di interesse (scioglimento/estinzione), completa di eventuali allegati.

L’Ufficio RUNTS:

  • verifica la documentazione prodotta dal Legale Rappresentante (FASE1);
  • rende pubblica la documentazione (verbale di scioglimento/estinzione) caricata nel portale RUNTS;
  • evade la pratica di variazione SENZA PROVVEDIMENTO.

Il liquidatore redige il bilancio iniziale di liquidazione, finalizzato alla determinazione:

  • del risultato economico dall’inizio dell’esercizio fino alla data di iscrizione al RUNTS;
  • della nomina del liquidatore stesso;
  • del capitale esistente alla fine del periodo considerato.

NB. Il liquidatore può assumere la situazione redatta dagli amministratori, allegata al verbale di scioglimento, se opera nell’immediato. 
Il liquidatore predispone tanti bilanci (intermedi dal 01/01 al 31/12 o diverso periodo sociale) di liquidazione quanti sono gli esercizi in cui rimane aperta la liquidazione e li deposita al RUNTS.

Il liquidatore, incassati i crediti e pagati i debiti, predispone il bilancio finale di liquidazione con l’individuazione del patrimonio residuo da devolvere.
Il liquidatore apre una pratica di CANCELLAZIONE sul portale RUNTS allegando:

  1.  La richiesta di parere per poter procedere alla devoluzione
  2. Il bilancio finale di liquidazione (a.)  a. Si ricorda che se il bilancio è redatto nella forma del rendiconto per cassa, dovrà essere integrato con una dichiarazione del liquidatore in cui si indichi la presenza o meno di beni mobili (registrati e non) e beni immobili con relativo valore, crediti ancora da incassare e debiti (ad es., mutui e TFR).
  3. La dichiarazione di accettazione del patrimonio residuo sottoscritta dall’ente/i destinatario/i. 

L’Ufficio RUNTS, sulla base dei documenti depositati e previa eventuale integrazione degli stessi, entro 30 giorni formula il suo PARERE, caricandolo tramite la funzione di messaggistica all’interno del portale RUNTS. Se entro 30 giorni l’ufficio non emette il parere, l’istanza si intende accolta.

Il liquidatore procede alla devoluzione del patrimonio residuo, in conformità al parere dell’Ufficio RUNTS e successivamente presenta, tramite la funzione di messaggistica, sulla piattaforma RUNTS, la documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione del patrimonio.

L’Ufficio RUNTS, verificata la devoluzione del patrimonio residuo, emette il PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.
Il liquidatore richiede la chiusura del Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che l’elencazione sopra riportata è descrittiva dell’iter anche dal punto di vista cronologico e dunque si sviluppa per step propedeutici e susseguenti.

L’Ente che intenda essere cancellato dal RUNTS e sciogliersi deve preliminarmente convocare l’assemblea straordinaria con i quorum previsti da statuto per deliberare:

  • lo scioglimento dell’ente senza messa in liquidazione dell’Ente per assenza di rapporti attivi e passivi pendenti;
  • l’approvazione del bilancio finale di liquidazione con l’indicazione delle somme attribuite al legale rappresentante per gli ultimi adempimenti ed entità del patrimonio oggetto di devoluzione;
  • l’individuazione dell’ETS (quindi esclusivamente ente iscritto al RUNTS) al quale devolvere il patrimonio residuo;
  • la chiusura conti bancari.

Successivamente il legale rappresentante (LR) registra il verbale dell’assemblea straordinaria entro 30 giorni (Art. 13 TUR) presso agenzia delle entrate. La registrazione, a tutela dell’Ente, è facoltativa.

Solo dopo aver proceduto come sopra indicato, il LR apre l’istanza di cancellazione sul RUNTS e allega:

  • verbale di scioglimento registrato
  • bilancio finale di liquidazione
  • richiesta di parere all’Ufficio regionale del RUNTS sulla devoluzione del patrimonio residuo con dichiarazione di accettazione del patrimonio residuo sottoscritta dall’ente o dagli enti destinatari;

A questo punto l’Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Codice del Terzo Settore e dell’art. 24 comma 1 del DM 106/2020, dispone di n. 30 giorni per rilasciare il parere all’Ente per il tramite della messaggistica della piattaforma del RUNTS. Se entro 30 giorni l’ufficio non invia il suddetto parere, la richiesta si intende accolta.

Il legale rappresentante procede alla devoluzione del patrimonio residuo, in conformità al parere dell’ufficio RUNTS  e successivamente presenta, tramite la funzione di messaggistica della piattaforma del RUNTS, la documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione del patrimonio.

L’ufficio RUNTS, verificata la devoluzione, evade la pratica con provvedimento di cancellazione.

Infine, il legale rappresentante richiede la chiusura del codice fiscale presso Agenzia delle Entrate.

Si precisa che l’elencazione sopra riportata è descrittiva dell’iter anche dal punto di vista cronologico e dunque si sviluppa per step propedeutici e susseguenti.

L’Ufficio regionale del RUNTS ha propaggini operative nelle province di Bari, Lecce e Foggia.

Sede di Bari per Enti di Bari e Provincia

Dott.ssa Patrizia Cimmino: p.cimmino@regione.puglia.it

Sede di Foggia per Enti Province di Foggia e BAT

Dott. Filippo Egizzi: f.egizzi@regione.puglia.it

Dott.ssa Caterina Zaccagnino: c.zaccagnino@regione.puglia.it

Sede di Lecce per Enti Province di Lecce, Brindisi e Taranto (Coordinamento Ufficio RUNTS)

Dott.ssa Serenella Pascali: s.pascali@regione.puglia.it

 

Contatti Ufficio regionale RUNTS

E' possibile contattare i funzionari dedicati attraverso mail e pec ai seguenti indirizzi:

runts.puglia@pec.rupar.puglia.it

runts@regione.puglia.it

Help desk telefonico - Contatti telefonici
Lunedì: ore 11.00-12.30 - tel. 0805403364 (utenza e pratiche della provincia di Bari)

Mercoledì: ore 11.00-12.30 - tel. 0832373732 (utenza e pratiche delle province di Brindisi, Taranto e Lecce)

Giovedì: ore 11.00-12.30 - tel. 0881706106 (utenza e pratiche delle province di Foggia e BAT)