Strutture ricettive

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla normativa, individuando i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determinando gli standard di qualità e le procedure per la verifica del loro rispetto, svolgendo attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla legge al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive, mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico, ed alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo.