Centri imballaggi uova - Autorizzazione regionale

La normativa comunitaria e nazionale prevede che i centri di imballaggio uova sono autorizzati dai competenti Uffici Regionali, ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/2465 , del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2023/2466 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11 dicembre 2009, previo riconoscimento della competente autorità sanitaria regionale - ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004.
La Regione Puglia, per il tramite del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, competente per materia, rilascia l'autorizzazione in presenza di una serie di requisiti, tra i quali locali e attrezzatura tecnica appropriati che consentano la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. La Regione esercita, inoltre, la funzione di controllo e può sospendere o revocare le autorizzazioni all'esercizio delle attività.
Le aziende che intendono avviare un nuovo centro di imballaggio uova devono inviare alla Regione Puglia – Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità una richiesta, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it e in copia conoscenza al Ministero dell’agricoltura, della all’indirizzo aoo.piue@pec.masaf.gov.it.
Completato l'iter autorizzativo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiorna l'Albo delle autorizzazioni.
Il modello di richiesta e i relativi allegati sono scaricabili nella sezione Modulistica
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2466 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
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Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267
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Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2bis - dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall’art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023.