Soggetti passivi

La tassa è dovuta, in base alle tariffe della legge regionale n. 31/2001, da chi richiede il rilascio di specifici provvedimenti di concessione o autorizzazione ed, in particolare da farmacie, case di cura, ambulatori.

Sono soggetti passivi anche gli studi medici purché espressamente autorizzati ai sensi della Legge Regionale n.9/2017, art. 5, comma 3.

I soggetti passivi sono tenuti anche al versamento della tassa di rinnovo annuale con scadenza il 31 gennaio di ogni anno.

Dal 1° gennaio 2013 la tassa non è più dovuta per l'autorizzazione rilasciata a strutture ricettive alberghiere, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, campeggi e villaggi turistici, residence, agriturismo e bed and breakfast (articolo 8 legge regionale n. 45 del 2012).

Dal 1° gennaio 2014 la tassa non è più dovuta per la licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio e per aprire e condurre Ambulatori Veterinari (articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2013).