Sanzioni

Si rischiano sanzioni in caso di:

  • esercizio di un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali (attività previste dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge regionale n. 31/2001) senza aver ottenuto l'atto stesso o aver versato la relativa tassa (tassa di rilascio), si applica una sanzione amministrativa dal cento percento al duecento per cento della tassa stessa, in ogni caso non inferiore ad euro 103,29;
  • mancato o ritardato pagamento della tassa di rinnovo annuale. La sanzione è pari al 30% del tributo dovuto;
  • un pubblico ufficiale emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo. La sanzione amministrativa va da euro 103,29 ad euro 516,46 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Riferimento normativo: articolo 6 della Legge regionale n. 65/1980, articolo 8 della Legge regionale n. 25/2003.