SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

- coordina, in ambito regionale, le attivita' attribuite alle strutture di livello provinciale dalla legge regionale n. 8/1973 in materia di sanzioni amministrative nelle materie depenalizzate in cui la Regione Puglia e' "autorita' competente", assicurandone la riscossione per l'acquisizione al bilancio regionale, anche mediante il diretto svolgimento di procedure esecutive; - per il tramite di propri funzionari appositamente delegati ai sensi dell' art. 23, comma 4, della legge n. 689/1981, svolge la difesa in giudizio dei diritti e degli interessi dell' amministrazione regionale nei giudizi di opposizione avverso i provvedimenti di cui al punto precedente; - provvede al recupero delle entrate patrimoniali e dei crediti della Regione mediante il ricorso alle procedure di cui al Testo Unico n. 639/1910, nonche' a quelle di cui alla legge n. 898/1986; - svolge attivita' di collaborazione ai suddetti organi, attraverso la formulazione di proposte relative agli atti di competenza degli stessi; - coordina la direzione e l'organizzazione delle strutture operative dipendenti, predisponendo programmi di lavoro, e procede alla verifica periodica della produttivita' degli stessi; - svolge attivita' di elaborazione tecnico - giuridica, studio e ricerca nelle materie e sotto i profili di competenza, fornendo assistenza e supporto alle altre strutture regionali interessate; - gestisce finanziariamente e amministrativamente le attivita' svolte mediante la sistemazione contabile all'interno del bilancio regionale delle entrate conseguite; - cura le relazioni esterne con Enti, Amministrazioni e organismi coinvolte per la migliore realizzazione delle procedure relative alle sanzioni amministrative.