Modifiche normative per l'esercizio di case e appartamenti per vacanze e di affittacamere

Con nota circolare prot. n. 0361168 del 30 giugno 2025, la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha fornito opportuni chiarimenti circa le modifiche normative apportate dall'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 10 giugno 2025 (BURP n. 48 del 16 giugno 2025) “Modifiche alla l. r. 11/1999” (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) relativamente alla disciplina delle “case e appartamenti per vacanze” (artt. 41 e 42 della l.r. 11/1999) e in quella degli esercizi di “affittacamere” (artt. 46 e 47 della l.r. 11/1999), incidendo in particolare sugli standard strutturali e di capacità ricettiva nonché in materia di sicurezza degli immobili, estendendo l’obbligo di presenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, secondo quanto prevedono le disposizioni introdotte dal comma 7 dell’art. 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
In dettaglio, il citato art. 14 interviene nelle richiamate discipline con riferimento agli esercizi di affittacamere introducendo nel corpo dell’art. 41 il comma 6 bis che testualmente dispone:
"6 bis.La capacità ricettiva delle strutture di cui al presente articolo è rapportata ai seguenti parametri tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori sino a dodici anni:
a) monolocali (superficie abitabile bagni inclusi):
1. superficie minima 28 mq - tre posti letto;
2. oltre 34 mq - quattro posti letto.
b) immobile abitativo composto da più locali (casa, appartamento, villa, ecc.), per la camera da letto:
1. almeno 9 mq - un posto letto;
2. almeno 12 mq - due posti letto;
3. almeno 16 mq - tre posti letto;
4. oltre 24 mq - quattro posti letto;
c) soggiorno con letto (se con angolo cottura aggiungere 4 mq):
1. almeno 14 mq - un posto letto;
2. almeno 20 mq - due posti letto;
3. oltre 26 mq - tre posti letto".
Con riferimento agli esercizi di case e appartamenti per vacanze, l'art. 14 ha aggiunto all’art. 47 il comma 1 bis che testualmente dispone:
“1 bis. La capacità ricettiva è rapportata ai seguenti parametri:
a) per le camere con un posto letto la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati;
b) per le camere con due posti letto, la superficie minima deve essere uguale o superiore a 12 metri quadrati, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più".
Infine, per entrambe le tipologie di strutture viene disposto che le unità immobiliari destinate alle attività ricettive devono essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato primo I al decreto del Ministro dell’Interno 3 settembre 2021. L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.
Pubblicato il 01 luglio 2025