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Associazioni Turistiche Pro loco: modificata la legge regionale n. 25/2018

L’articolo 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2021, n. 25, ha modificato l’articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) abrogando sia il comma 2 sia il comma 3.

Pertanto, alla luce delle predette modifiche, non è più prevista l’approvazione del modello tipo di statuto da parte della Giunta regionale

In base a quanto prevedono le disposizioni del suddetto articolo 5, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale lo statuto deve comunque prevedere: la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione.

Inoltre, lo statuto deve prevedere che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali e che la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni avvenga in conformità alla normativa statale vigente.

Pubblicato il 31 agosto 2021