PROMULGATE NUOVE LEGGI IN MATERIA DI GRADUATORIE REGIONALI, TIROCINI FORMATIVI, TRANSIZIONE ENERGETICA E FILIERE FORESTALI

Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato le Leggi regionali L.R. 26, 27 e 28 e ha emanato il Regolamento R.R. 11. I testi sono stati inviati al Bollettino ufficiale per la pubblicazione.

L.R. 26

All’interno della Legge regionale n. 26 del 10.11.2023 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari” sono stati aggiornati la Legge regionale 23/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro” e il successivo Regolamento di attuazione, con quanto stabilito in materia di tirocini extracurriculari in sede di Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 e di Conferenza Stato-Regioni in data 22 gennaio 2015. 

Le novità introdotte dalla legge sono: semplificazione della disciplina per i tirocini extracurriculari, inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali; rafforzamento dei controlli, verifiche e vigilanza per contrastare gli abusi; allargamento della platea dei soggetti promotori con gli ITS, gli Enti Bilaterali ed altri soggetti; possibilità di attivare i tirocini negli enti locali che si iscriveranno in un apposito albo; introduzione di un meccanismo premiale del numero dei tirocini attivabili per quelle aziende ospitanti che garantiscono una certa percentuale di occupazione dei tirocinanti all'interno della propria azienda, che adottano politiche per la parità di genere e che valorizzano i “Maestri Artigiani”; innalzamento della indennità di partecipazione fino a 600 euro, ulteriormente elevabile fino a 700 euro per i tirocini di durata superiore a 6 mesi fino a un massimo di 12 mesi, preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l’impiego o l’Ente Bilaterale.

L.R. 27

La Legge regionale n. 27 del 10.11.2023 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)” riconosce le compensazioni per gli impianti e le infrastrutture energetiche presenti sul territorio regionale, secondo modalità concordate con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aveva sollevato osservazioni e rilievi alla Lr 28/2022. E’ quindi stabilito che la misura di compensazione per ogni impianto o infrastruttura sia disposta proporzionalmente fino al 3 per cento (non nella misura fissa del 3 per cento) del valore commerciale del volume del gas prodotto e trasportato. L’interlocuzione con le imprese spetterà alla Regione e le istanze dei vari attori coinvolti nella definizione delle misure saranno discusse in sede di Conferenza di servizi. Inoltre le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale possono essere richieste, non solo per i nuovi impianti e il potenziamento degli esistenti, ma anche per le infrastrutture a gas che ancora non le abbiano concesse.

L.R.28

La Legge regionale 28 del 10.11.2023,  in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse, modifica quanto in precedenza disposto dalla L.R. 1/2023 del 21 marzo scorso. Tra le novità normative introdotte, il Piano di Gestione Forestale avrà una validità minima di dieci anni e massima di venti anni (art.3); per gli interventi di compensazione e di trasformazione realizzati da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico è fatta salva la possibilità di beneficiare di contributi, sovvenzioni o altre utilità pubblici di qualunque natura e fonte (art.6). Il piano regionale antincendio boschivo AIB resta di validità triennale, ma la Giunta regionale spetta la revisione annuale (art.8).

Tra le disposizioni diverse della L.R.28, prevista la modifica dell’articolo 1 della L.R. 24 del 20 ottobre 2023 relativa alle procedure di assunzione del personale. Il testo aggiornato prevede che le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, debbano attingere alle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni. Per le Amministrazioni Pubbliche è prevista la possibilità di attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l’Ente richiedente l’utilizzo. Si prevede, infine, che il personale assunto presso i Comuni attingendo alle graduatorie messe a disposizione dalla Giunta regionale rimanga in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni comunali stesse.

Modificato anche l’art.4 della L.R. 9/2022: il nuovo comma 2 bis introduce lo stanziamento della somma di 800 mila euro per il finanziamento delle spese di personale riferite alle nuove assunzioni dell’ARIF a tempo determinato per l’anno 2023.

R.R. 11

Emanato il Regolamento regionale R.R. 11 del 10.11.2023, che modifica il precedente R.R. 5 del 6 marzo2017. L’articolo 6 del precedente regolamento viene modificato estendendo ai Dirigenti legali la partecipazione alla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento per i soli giudizi in cui risultano direttamente officiati della rappresentanza e difesa della Regione Puglia.

Pubblicato il 10 novembre 2023