Giunta approva lo schema della legge attuativa in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione. Proposte modifiche su tempi e contenimento spesa

La Giunta regionale ha approvato ieri lo Schema del disegno di legge che dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 27 dell’art. 242 della l.r. 31.12.2024, n. 42 (la cd. legge Laricchia) per la revisione delle normative vigenti in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

Nei 21 articoli si propone l’adeguamento delle singole leggi istitutive di Agenzie e Organismi partecipati dalla Regione nel caso in cui tali leggi prevedano poteri di nomina di sindaci e revisori dei conti in capo alla Giunta e che invece la legge Laricchia ha inteso trasferire al Consiglio regionale.

L’articolo 242 della Finanziaria regionale del 2025 affidava alla Giunta l’onere di predisporre uno schema legislativo di adeguamento di un numeroso corpus normativo in materia.

Poiché nel corso della scorsa legislatura non si è proceduto a tale adeguamento, la Giunta, a poco più di un mese dal suo insediamento, con la massima celerità possibile ha inteso provvedere ad approvare e consegnare al Consiglio regionale la proposta normativa adeguata alla Finanziaria regionale del 2025.

Lo Schema di legge si compone di ventuno articoli e apporta modifiche legislative attinenti alle nomine degli Organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo, demandate alla competenza del Consiglio regionale, attraverso una operazione di armonizzazione delle singole previsioni di legge a quanto disposto dall’art. 242 della l.r. n. 42/2024.

Le modificazioni riguardano:

1) la nomina degli organi di revisione e dei collegi sindacali viene effettuata dal Consiglio regionale attingendo all’elenco degli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

2) la previsione della durata dell’incarico in relazione alle agenzie ARPAL ed ARTI;

3) l’atto di nomina effettuato dal Consiglio regionale deve prevedere la determinazione dell’ammontare del compenso spettante agli organi di revisione e dei collegi sindacali secondo un criterio di gradualità che tenga conto della dimensione economico-patrimoniale risultante dai documenti di bilancio.

Lo Schema di legge prevede inoltre armonizzazioni nelle leggi istitutive di Arpa, Aret/Puglia Promozione, Adisu, Arif, Aress, Asset, Arpal, Arti, Asp, Consorzi Asi, Aip, Consorzi Di Bonifica, Arca, Ente Parco “Lama Balice”.

Da segnalare - perché non previste nella legge Laricchia - alcune proposte.

Quella all’articolo 16, consistente nell’indicazione di un termine massimo entro il quale il Consiglio deve provvedere alla designazione o nomina di sua competenza. Con tale proposta la Giunta ha inteso segnalare al Consiglio, che resta sovrano in materia, la necessità di completare in un tempo predeterminato (la proposta è 60 giorni) la procedura di nomina o designazione. Le attività affidate agli organismi di nomina consiliare sono rilevantissime attenendo alla vigilanza e ai controlli, sicché appare opportuno provvedere sollecitamente al loro completamento, con eventuale disciplina di poteri sostitutivi.

Il successivo articolo 18, per favorire il ricambio generazionale e il coinvolgimento di giovani professionisti alla vita e alla gestione degli organi strumentali della Regione, demanda alla Giunta e al Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, l’individuazione di modalità e criteri che favoriscano il ricambio.

E, infine, l’articolo 19 con cui si estende alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Puglia l’applicazione dell’art. 13 della l.r. n. 1/2011: “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi”, in tema di limiti assunzionali di personale a tempo determinato e assegna alla Giunta regionale il compito di determinare il limite alla spesa dei contratti flessibili delle società ed enti controllati della Regione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016.

 

 

Pubblicato il 06 marzo 2026