Indietro Sentenza del Consiglio di Stato sul tema della revisione prezzi con vigente il d.lgs. 50/2016

Sentenza del Consiglio di Stato sul tema della revisione prezzi con vigente il d.lgs. 50/2016

Si segnala la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 ottobre 2025, n. 7779 - Pres. Lotti, Est. Rovelli.

Le massime estratte dalla sentenza sono le seguenti:

  • Contratti e obbligazioni pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Presupposti: Nel sistema del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la revisione dei prezzi è consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), solo se prevista espressamente nei documenti di gara, con clausole chiare e precise e purché non sia modificata la natura del contratto. Non si possono applicare per analogia le norme speciali ed eccezionali emanate per l’emergenza covid-19, né la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi introdotta dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non vale retroattivamente. (1).
  • Contratti e obbligazioni pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Esclusione – Diritto europeo – Compatibilità: Nella vigenza dell’art. 106, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita. Tale disciplina e la relativa interpretazione sono compatibili con il diritto europeo in quanto le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione del contratto. (2). In motivazione il Consiglio di Stato ha evidenziato che nella fattispecie considerata, essendo preclusa la revisione dei prezzi per mancanza della relativa clausola, a nulla rilevasse la pretesa di adeguamento del corrispettivo agli indici ISTAT piuttosto che ad altri strumenti di indicizzazione.
  • Contratti e obbligazioni pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Inserzione automatica – Esclusione: In mancanza di un obbligo legale di previsione contrattuale della revisione dei prezzi dell'appalto, non ricorre il presupposto dell' inserzione automatica della clausola revisionale, in quanto il meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.  presuppone una norma imperativa che consenta l'integrazione ex lege del contratto o la sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti. (3). La sentenza richiama in motivazione la diversa disciplina recata dall'art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 che consentiva la suddetta integrazione automatica.

Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura della sentenza in allegato.

Pubblicato il 27 novembre 2025