Indietro DELIBERA GIUNTA REGIONALE APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI NELLA SIMBIOSI INDUSTRIALE NELLA REGIONE PUGLIA”

DELIBERA GIUNTA REGIONALE APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI NELLA SIMBIOSI INDUSTRIALE NELLA REGIONE PUGLIA”

cosa si intende per simbiosi industriale?  La simbiosi industriale è una strategia per la chiusura dei cicli produttivi che trova nei sottoprodotti uno dei pilastri fondamentali. è oggi considerata una delle principali strategie per la transizione verso l'economia circolare.

cosa è un sottoprodotto?  qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 183 comma 1 lett. qq)

art 183. Definizioni

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2

art 184-bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Pubblicato il 26 marzo 2024