Come presentare la domanda
La domanda di inserimento di un nuovo PAT nell'elenco, o di modifica della scheda identificativa di un prodotto già inserito nell’elenco dei PAT, firmata digitalmente dal soggetto richiedente e corredata dalle relative schede (Scheda identificativa ed eventuale Scheda “Deroghe igienico sanitarie”), deve essere presentata entro il 15 luglio di ogni anno alla Regione Puglia all’indirizzo di posta elettronica certificata assoqualita@pec.rupar.puglia.it
La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di un nuovo Prodotto Agroalimentare Tradizionale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO contenente le informazioni riportate di seguito:
- Categoria del prodotto: categoria di appartenenza del prodotto di cui all’ “Allegato A” della circolare ministeriale n. 62359 del 3 luglio 2000, e di cui al punto 1 della presente procedura.
- Nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali: denominazione che identifica il prodotto per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. Alla denominazione italiana possono essere affiancati eventuali sinonimi e termini dialettali. È consentita l’indicazione del solo termine dialettale, purché esso sia comunemente utilizzato per individuare quel particolare prodotto tradizionale nelle aree interessate alla produzione/trasformazione.
- Territorio interessato alla produzione: territorio interessato alla produzione/trasformazione/elaborazione del prodotto tradizionale oggetto di inserimento nell’elenco. Nel caso di produzioni ittiche marine, la zona interessata sarà l’area interessata alla pesca o all’allevamento.
- Descrizione sintetica del prodotto: descrizione delle principali caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto interessato con indicazioni della forma, colore, aspetto, dimensioni e presentazione (sfuso, confezionato ecc), compresa l’indicazione del nome scientifico, se pertinente.
- Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura: descrizione delle fasi necessarie all’ottenimento del prodotto, tra cui conservazione e eventuali attività di stagionatura (affumicatura, salagione, essiccamento ecc..) praticate nel territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo.
- Materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento: descrizione degli strumenti, dei materiali e delle attrezzature utilizzate durante le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto.
- Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura: descrizione delle aree e dei locali impiegati per le operazioni di lavorazione, conservazione o stagionatura. Qualora le caratteristiche di tradizionalità del prodotto comportino, per i locali di lavorazione, conservazione e stagionatura, attrezzature o materiali, il ricorso a specifiche deroghe ai requisiti igienico-sanitari, sarà necessario compilare la Scheda “Deroghe alla normativa igienico-sanitaria” (Annesso 3) relativa alla deroga alla normativa igienico-sanitaria di cui ai Reg. (CE) n. 852/2004 e Reg. (CE) n. 2074/2005 e ss.mm.ii..
- Descrizione storica del prodotto: descrizione storica atta ad attestare il carattere tradizionale del prodotto, corredata da elementi che comprovino che le metodiche di lavorazione, conservazione o stagionatura siano state praticate sul territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni. La caratterizzazione della tradizionalità del prodotto deve essere supportata da documenti oggettivi che ne attestino l'uso consolidato per un periodo non inferiore ai 25 anni.
- Aspetti nutrizionali ed economico commerciali: principali caratteristiche nutrizionali e aspetti socio-economici del prodotto tra cui: volume di produzione annua, numero di aziende coinvolte, periodo di produzione, diffusione territoriale, canali di vendita (diretta, mercati locali, sagre, ristorazione locale…) e iniziative promozionali. Tali dati, data la variabilità del comparto e la natura artigianale di molte produzioni tradizionali, hanno carattere meramente orientativo e la loro indicazione è da considerarsi facoltativa ai fini dell'accoglimento della domanda.
- Documentazione fotografica: immagini del prodotto digitali ad alta definizione. La scheda deve essere corredata da immagini reali e originali che ritraggono il prodotto nel suo effettivo contesto di produzione o presentazione. Non sono ritenute valide immagini prelevate da siti web o motori di ricerca, cataloghi commerciali generici o banche dati online
La modifica della scheda identificativa del prodotto già inserito nell’elenco dei PAT, opportunamente motivata nel modulo di domanda, può essere richiesta apportando accorgimenti che non snaturino la tradizionalità del prodotto. Ogni modifica si riferisce esclusivamente agli aspetti indicati nella scheda identificativa del prodotto (Annesso 2) che dovrà essere allegata alla domanda di modifica.
Il processo produttivo dei PAT potrebbe richiedere il ricorso a deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per l’utilizzo di strumenti, attrezzature e locali di produzione/stagionatura, che sono fondamentali al conferimento delle caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.
Possono essere concesse deroghe individuali o generali agli stabilimenti che producono prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai requisiti:
- di cui all’allegato II, capitolo II, del Reg. CE n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti, il cui ambiente contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono comprendere pareti, soffitti e porte non costituite da materiali lisci, impermeabile, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;
- di cui all’allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1 del Reg. CE n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l’imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.
SCHEDA “DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA”: qualora il processo di lavorazione dei prodotti che si intendono inserire nell’elenco, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 2074/2005, richieda specifiche deroghe al Reg. (CE) n. 852/2004 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche, e i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l’imballaggio e il confezionamento di tali prodotti, deve essere compilata la Scheda “Deroghe alla normativa igienico-sanitaria”.
La scheda descrive tutte le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono attività produttive salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto.
A seguito della ricezione della domanda di inserimento del prodotto agroalimentare nell’elenco dei PAT o di modifica della scheda di un prodotto già inserito nell’elenco, la Regione provvede alla valutazione della completezza e della conformità della documentazione inoltrata alle norme vigenti, e dell’insussistenza di cause di incompatibilità con l’iscrizione del prodotto nell’elenco nazionale.
Al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deroghe ai requisiti igienico-sanitari, le domande pervenute e le relative schede allegate, pur se non corredate da richieste di deroga, sono trasmesse al Dipartimento promozione della salute e del benessere animale per l’acquisizione del parere in ordine alla concessione delle deroghe in argomento.
Valutata la rispondenza del prodotto ai requisiti che ne consentono l’inserimento nell’elenco dei PAT, con Determinazione dirigenziale, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, viene espresso il parere all’inserimento del Prodotto nell’elenco regionale dei PAT. La Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette l’atto dirigenziale e le relative schede al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il riconoscimento e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.