Pisicchio su piano casa dopo sentenza Corte Costituzionale

L'assessore alla Pianificazione del Territorio, Alfonso Pisicchio

“Convocherò a breve tutte le parti interessate, tra cui ordini professionali, Ance e Anci, per discutere del Piano Casa. La Regione Puglia vuole sostenere e accompagnare in questa fase le associazioni di categoria e tutti i Comuni. Gli uffici intanto sono già al lavoro per un monitoraggio sulle pratiche già avviate nei Comuni per capire gli effetti di questa decisione”.

Lo annuncia l’assessore alla Pianificazione Territoriale Alfonso Pisicchio all’indomani della sentenza (la n. 70 del 24 aprile 2020) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali relative al Piano Casa del 2019

“Da persona che ha sempre serbato il più profondo rispetto per le Istituzioni e da persona che è nelle Istituzioni, non commento mai le sentenze – sottolinea l’assessore Pisicchio -. A maggior riguardo se si tratta di una sentenza della Corte Costituzionale. È chiaro che ho profonda consapevolezza che la sentenza va a deprimere, proprio in una fase di grave congiuntura economica per l’intero Paese, un comparto delicatissimo per l’intera economia nazionale. Non ho mai creduto a soluzioni estemporanee, alla gemmazione di commi su commi. Il senso e il rispetto delle Istituzioni, a mio avviso, passa anche e soprattutto attraverso il metodo, il rigore, elementi indispensabili e necessari per il perseguimento della certezza del diritto. Ho sempre pensato e continuerò a pensare che la certezza del diritto è la più solida base per chi fa impresa, per chi investe ma anche per il semplice cittadino. Mi sono attivato e battuto affinché la disciplina del Piano Casa trovasse in Puglia una sistemazione definitiva nel sistema legislativo regionale, senza dover ricorrere a continue proroghe che di anno in anno, come dimostrato dalle recenti vicende, creano solo incertezza.

Per questo con il disegno di legge sulla Bellezza del Territorio Pugliese, già approvato dalla giunta regionale e ora all’esame della V Commissione, sono state affrontate questioni delicatissime, tra cui proprio quella della deroga agli indici e parametri, alla sagoma, alle delocalizzazioni o alle dislocazioni delle volumetrie ricostruite all’interno dell’area di pertinenza o del lotto d’intervento o come quella del cambio di destinazione funzionale rilevante. Oggi, più che mai, è quindi necessario intervenire e mettere riparo agli effetti della sentenza della Consulta nel rispetto della sentenza stessa ma anche a tutela di tutti coloro hanno confidato in norme oramai cancellate dall’ordinamento”.

 

SCHEDA RIASSUNTIVA EVOLUZIONE PIANO CASA

 

Ricordiamo che il Piano Casa fu approvato grazie all’accordo dell’1 aprile 2009 tenuta la conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni avente ad oggetto “Misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”. L’accordo in conferenza Unificata (Gazzetta Ufficiale del 29.4.2009, n.98) impegnava le Regioni ad approvare nel termine di 90 giorni proprie leggi preordinate al rilancio dell’economia, accordando – tra le altre misure – la misura premiale volumetrica del 35% dell’esistente nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione per edifici a destinazione residenziale.

Per effetto di questo accordo la Regione Puglia ha approvato la legge regionale del 30.7.2009, n.14 (cd. Piano Casa). All’articolo 4 la legge regionale ha previsto – tra le altre misure – la facoltà di procedere, ove del caso anche in deroga allo strumento di pianificazione comunale ma nel rispetto del DM 1444/68, alla demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con ampliamenti del 35% dell’esistente con destinazione residenziale a condizione che la ricostruzione rispettasse i criteri ambientali e di risparmio energetico di cui alla l.r. 13/2008.

La l.r. 14/2009 è stata successivamente prorogata anche per gli anni successivi fino al 31.12.2020. Nella sede delle diverse proroghe sono state apportate all’art.4 (Interventi di demolizione e ricostruzione) modifiche spesso necessitate dall’esperienza applicativa della norma. In altri casi le modifiche e le integrazioni sono state mirate alla dilatazione degli interventi ammissibili.

In particolare con l’art. 2 della legge regionale n. 59 del 17 dicembre 2018 è stato previsto che la demolizione e ricostruzione di uno o più volumi potesse essere realizzato mediante ricostruzione con diversa soluzione planovolumetrica ovvero con diverse dislocazioni del volume dell’area all’interno dell’area di pertinenza. La norma è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzione, contestandone la natura retroattiva in quanto norma surrettiziamente interpretativa.

A seguito del ricorso la Regione Puglia è nuovamente intervenuta sulla questione con l’art.7 della legge regionale 5/2019 che ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni di cui l’art. 2 della legge regionale 59/2018 senza attribuire alla norma natura interpretativa ma esclusivamente innovativa. Anche questa norma è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi al Corte Costituzionale. Con sentenza 24.4.2020, n. 70 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.

Il punto nodale della motivazione della sentenza della Consulta è nel senso che il TU 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) attraverso disposizioni che costituiscono norme di principio ha sempre richiesto nella demolizione e ricostruzione il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente. Questo regime è stato poi attenuato con l’art.30, co.1, del d.l. 69/2013 richiedendosi il rispetto del solo parametro della volumetria preesistente (esclusi gli immobili vincolati o in area vincolate).

La Consulta fa presente tuttavia che sulla questione il Legislatore è tornato con il D.L. 32/2019, che ha introdotto il co.1 ter all’art.2 bis del TU 380/01. Quest’ultimo prevede che “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Consulta questa disposizione ha valore di norma di principio di carattere unitario valevole sull’intero territorio nazionale che implica l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Pubblicato il 05 maggio 2020