EMERGENZA CALDO: ORDINANZA EMILIANO VIETA IL LAVORO AL SOLE NEI SETTORI EDILE E FLOROVIVAISTICO DALLE 12.30 ALLE 16.00 NEI PERIODI PIU' A RISCHIO
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi un'ordinanza urgente per il divieto di attività lavorativa nei cantieri edili e nel settore florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
“A decorrere dalla data odierna – si legge nell'ordinanza - e fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-
“L'innalzamento – è scritto nel documento firmato dal Presidente - delle temperature tipico dell'estate renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. L'elevata temperatura dell’aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”.
L'ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica arriva dopo un incontro che si è tenuto lo scorso 8 luglio durante il quale il Segretario Generale della Presidenza, Roberto Venneri, ha informato le Organizzazioni sindacali e datoriali di quanto segnalato da Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” sui rischi da stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori in condizioni di esposizioni prolungate al sole, con riferimento ai settori dell’edilizia e florovivaistico e conseguentemente della necessità di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai giorni a rischio.
L'ordinanza segue quella dello scorso 18 giugno, che vieta analogamente i lavori nel settore agricolo nei periodi più a rischio. Saranno salvaguardate le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o relative alla tutela della pubblica utilità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro.
Restano tuttavia salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato. (ordinanza in allegato - sostituita e parzialmente modificata con la n.306 del 12.7.24)
Pubblicato il 10 luglio 2024