Indietro Obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulle Convenzioni di tirocinio extracurriculare

Obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulle Convenzioni di tirocinio extracurriculare

Come comunicato dalla nota firmata dal dirigente della Sezione Politiche e mercato del Lavoro, ai sensi dell’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972, in data 31 dicembre 2022 è scaduta l’esenzione dell’imposta di bollo prevista per gli anni 2021 e 2022 per l’attivazione dei tirocini extracurriculari.

Per le convenzioni di tirocinio extracurriculare sottoscritte a partire dal 1 gennaio 2023, è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo del valore di 16,00 euro, salvo tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso decreto o eventuali ipotesi di esenzione temporanea previste da normativa ad hoc.

Tale obbligo è relativo alla sola Convenzione e non si estende anche al Progetto formativo individuale o ad eventuale documentazione allegata (es. le autodichiarazioni dei soggetti ospitanti). Inoltre il pagamento è di norma a carico del soggetto ospitante, salvo diversi accordi sottoscritti con il soggetto promotore.

Il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate (il quale rilascerà apposito contrassegno/ex marca da bollo), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta tramite modello F24.

Per le convenzioni relative ai tirocini finanziati con fondi pubblici, come nell’ambito del programma Garanzia Giovani, verrà implementata un’apposita funzionalità sulla piattaforma regionale Sistema Puglia dove saranno pubblicate le istruzioni operative. 

Si precisa che le esenzioni previste dall’art. 16 allegato B, DPR 642/1972 per gli Enti pubblici,
riguardano esclusivamente i soggetti espressamente elencati o in virtù di disposizioni speciali per cui non sia dovuta l'imposta di bollo, dovrà essere riportato il riferimento normativo che ne dispone l’esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva. Qualora una delle parti della Convenzione risulti rappresentata dall’Università è comunque dovuta l’imposta di bollo e non opera l’esenzione di cui sopra.

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Pubblicato il 15 febbraio 2023