Introdotte la CIA - Comunicazione Inizio Attività per le locazioni turistiche non imprenditoriali e la polizza assicurativa per tutte le locazioni turistiche
Introdotte la CIA - Comunicazione Inizio Attività per le locazioni turistiche non imprenditoriali e la polizza assicurativa per tutte le locazioni turistiche

L'articolo 5 della legge regionale n. 15/2025, pubblicata sul Burp n. 6 straordinario del 30.09.2025, ha apportato significative modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49, recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”.
In particolare, tra le altre previsioni, il legislatore regionale, al fine di rendere più efficaci le attività delle amministrazioni locali, a cui sono demandate le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazioni delle sanzioni amministrative, ha ritenuto di assoggettare anche le locazioni turistiche/locazioni brevi, non imprenditoriali, in sede di avvio dell’attività, ad una preventiva comunicazione di inizio attività da produrre al Comune competente per territorio.
Nello specifico, il nuovo testo del comma 7 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 49/2017 e ss. mm. e ii. prevede che “Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività”. Ai sensi del successivo comma 8, la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare, con determinazione dirigenziale n. 217 del 03.10.2025, la relativa modulistica unificata della CIA che dovrà essere adottata da tutti i Comuni pugliesi.
Inoltre, il successivo comma 11 prescrive che “I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”.
Posted on 09 ottobre 2025