Direttore responsabile: Eugenio IORIO - Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale





 

Misure urgenti per l'edilizia
 


Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 119 del 3 agosto 2009

Approvata dal Consiglio regionale un’ulteriore modifica all’art. 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).
A seguito di tale ultima modifica, gli interessati alle misure straordinarie previste dalla l.r. 14/2009 hanno tempo sino al 31 ottobre 2010 per presentare dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale degli immobili destinati all’ampliamento o alla demolizione e ricostruzione. 


 

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER L’EDILIZIA: TEMPO SINO AL 31 OTTOBRE 2010 PER L’ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DA AMPLIARE O DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE

 Si comunica che la legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2010, recante “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 2 marzo 2010) ha introdotto il seguente articolo:

Art. 20
Modifica all’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34


1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, le parole: “entro il 28 febbraio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2010”.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i primi due commi, coordinati con la modifica da ultimo approvata, dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale): 

Art. 5
Condizioni e modalità generali
 

1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate perentoriamente entro il 31 ottobre 2010 idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale. Un tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica. 

Per effetto di tale modifica, chi sia interessato agli interventi straordinari di ampliamento (art. 3 della legge) o di demolizione e ricostruzione (art. 4) ha ancora tempo, sino al 31 ottobre 2010, per presentare idonee dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale.
Si rammenta infatti che, ai sensi del richiamato art. 5, l’accatastamento alla data del 31 marzo 2009 o, per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, la presentazione di idonee dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale è una delle condizioni necessarie per poter beneficiare delle misure straordinarie di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009.


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Si comunica che, considerato il carattere sempre più ripetitivo o riferito a specifiche individuali questioni dei quesiti posti al forum, d’ora in avanti – per evidente necessità di economia delle risorse amministrative - risposte puntuali saranno rese solo ai quesiti di maggiore rilevanza e/o novità, rinviando negli altri casi alle risposte già rese o alla normativa. Si coglie l'occasione per sottolineare che, a norma dell'art. 6 comma1, le deliberazioni dei consigli comunali possono disporre motivatamente:
a) l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi (da individuarsi, quindi, con precisione e rigore), gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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