CORECOM
Annullamento in autotutela della graduatoria approvata da questo Corecom con delibera n.24 del 26 Luglio 2011 - Recepimento della sentenza n. 1683/11 del Consiglio di Stato del 18 Marzo 2011, della sentenza del TAR n. 01758/2011 e della circolare del Ministero SE - Comunicazioni del 23/02/2012 prot. DGSCER/DIV.III/13703. Riapprovazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche e integrazioni - Anno 2009.
L’anno 2012 addì 4 del mese di Aprile, nella propria sede di Via Lembo 40/f - Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.
_________
Presente Assente
_________
Felice BLASI Presidente X
Antonella DALOISO Vice presidente X
Elena PINTO Vice presidente X
Stefano CRISTANTE Componente X
Adelmo GAETANI Componente X
E’ presente il Direttore Dott. Domenico Giotta
IL COMITATO
Vista la legge 23 dicembre 1998 n.448 avente per oggetto: “misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’art.45, comma 3;
Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 285 del 4 dicembre 2004, avente per oggetto: “Regolamento recante nuove nonne per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni e integrazioni.”;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 129 del 6/6/2009, avente ad oggetto: “Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per l’anno 2009 alle emittenti televisive locali”;
Preso atto della sentenza n. 1683/11 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) del 18 Marzo 2011, in cui si afferma che “gli organi regionali avrebbero dovuto” effettuare i prescritti accertamenti relativi alla regolarità contributiva e, conseguentemente, esercitare i poteri istituzionali con riferimento al momento di presentazione della domanda e non, come suggerito dalla circolare ministeriale, al momento dell’erogazione del contributo;
Vista la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche e integrazioni anno 2010, approvata con delibera n. 24 del 26 Luglio 2011 dal Comitato Regionale per le Comunicazioni;
Visto il parere dell’Avvocatura regionale n. 13/2011/A1 sulla nota del 20.5.2011 prot. 875 e l’ulteriore parere di approfondimento prot. 14402 del 12.07.2011
Considerato che la regolarità contributiva relativa all’arco temporale intercorrente fra la data di rilascio del certificato (31 dicembre) e quella di presentazione della domanda che scadeva il 7 Luglio 2009, poi, costituisce oggetto della specifica dichiarazione, contenuta nella domanda stessa, SI “di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali”, cosicché al momento della redazione della graduatoria dovrebbe essere assicurato il perdurare della comune situazione di legalità.
Considerato che da verifiche effettuate presso gli enti previdenziali sono emerse irregolarità contributive nell’arco temporale tra il 31/12 dell’anno precedente e la data di presentazione della domanda
Considerata la sentenza del TAR n. 01758/2011 REG. PROV. COLL. sul ricorso n. 1672 del 2011 sulla graduatoria approvata con delibera n. 24 e n. 25 del 26 Luglio 2011, che ribadisce che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
Considerata la necessità di riaprire le istruttorie alla luce dei pronunciamenti dei Tribunali amministrativi che hanno ribadito alla data di presentazione della domanda il limite temporale per certificare la regolarità contributiva
Vista la nota del Corecom Puglia prot. 1975 del 05/12/2011 inviata a tutte le emittenti inserite nelle graduatorie 2009 e 2010 con la quale si comunica la apertura del procedimento amministrativo inerente le delibere 24 e 25 del 26/07/2011
Viste le memorie difensive presentate dalle seguenti emittenti televisive:
Tele radio città bianco
Studio 100 Tv
Blustar Tv
Telerama
Considerata l’ordinanza n.00398/2012 REG.PROV.CAU del Consiglio di Stato sul ricorso numero 173 del 2012 sulla graduatoria approvata con delibera n. 24 del 26 Luglio 2011, che ribadisce che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
Considerata la circolare del Ministero SE - Comunicazioni del 23/02/2012 prot. DGSCER / DIV.III/13703, avente ad oggetto DM 292/2004 - Requisito della correntezza contributiva nella quale si afferma che ai soggetti per i quali è stata accertata la mancata regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, dovrà essere azzerato il punteggio relativo ai dipendenti;
Considerati gli accertamenti già effettuati direttamente c/o gli enti previdenziali dalla struttura del Corecom attraverso specifiche richieste, aventi ad oggetto la verifica delle posizioni previdenziali alla data del 07 Luglio 2009 da parte di tutte le emittenti che hanno concorso al bando per l’assegnazione dei contributi di cui alla legge 448/98 per l’anno 2009: presso l’INPS in data 23/03/2011 con nota prot. 438; presso l’ENPALS in data 23/03/2011 con nota prot. 441; presso l’INPGI in data 06/04/2011 con nota prot. 537;
Preso atto delle risultanze relative al possesso dei requisiti di correntezza contributiva fornite dall’ente previdenziale INPS con nota prot. 0980.28/04/2011.0004700, dalle quali risulta la non regolarità contributiva alla data del 07 Luglio 2009 delle seguenti emittenti:
1. Studio 100 TV
2. Puglia Channel
3. Norba Channel
4. TBM
5. Super 7
6. Teleradioerre
7. T.R.C.B
Preso atto delle risultanze relative al possesso dei requisiti di correntezza contributiva fornite dall’ente previdenziale ENPALS con nota prot. 000049553800 del 31/05/2011 dalle quali risulta la non regolarità contributiva alla data del 07 Luglio 2009 delle seguenti emittenti:
1. Puglia Channel
2. Norba Channel
3. Sutdio 100 Tv
4. TBM
5. Super 7
6. Teleradioacli
7. Teleradioerre
8. Telerama
9. Teleramal
10. T.R.C.B
Preso atto delle risultanze relative al possesso dei requisiti di correntezza contributiva fornite dall’ente previdenziale INPGI con nota prot. 08.06.2011/0020759/U, dalle quali risulta la non regolarità contributiva alla data del 07 Luglio 2009 delle seguenti emittenti:
1. Studio 100 TV
2. Puglia Channel
3. Telerama
4. Teleradioerre
5. TV Italia srl - Canale 8 TV
6. Telerama 1
7. RTG Puglia
Recepita la circolare del Ministero SE - Comunicazioni del 23/02/2012 prot. DGSCER/DIV.III / 13703 che prevede di azzerare il punteggio relativo ai dipendenti per quelle emittenti che al momento della presentazione della domanda non erano in regola al 13 Ottobre 2011 con la correntezza contributiva, il Comitato
all’unanimità
DELIBERA
Di fare propria la sentenza n. 1683/11 del Consiglio di Stato, la sentenza del TAR n. 01758/2011 e la circolare del Ministero SE - Comunicazioni del 23/02/2012 prot. DGSCER/DIV.III/13703
Di annullare in autotutela la graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche e integrazioni anno 2009, approvata da questo Corecom con delibera n. 24 del 26 Luglio 2011
Riapprovare la graduatoria delle emittenti televisive in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo ex comma 3, art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 per l’anno 2009, così come riportato nell’allegato A) alla presente delibera e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva - per il seguito di propria competenza;
Di pubblicare la graduatoria delle emittenti televisive così come riportata nell’allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Presidente del Corecom Puglia
Dott. Felice Blasi




