Direttore responsabile: Il Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2982


Art. 39 L.R. n. 4/2010. Approvazione Scadenziario anno 2012 per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali, da parte delle Aziende, Istituti, Enti e strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.



L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal Dirigente ad interim, del Servizio Accreditamento e Programmazione e Sanitaria, riferisce quanto segue:

Visto:
- l’art. 39 della L.R. n. 4/2010 che dispone:
• “E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali […]” (comma 3);
• “la Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.” (comma 4);
• “Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 sono stabilite forme di penalizzazione a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.” (comma 5);

• “Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti a carico delle aziende ed enti del SSN in materia di flussi e obblighi informativi” (comma 6).

- il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000” (G.U. n. 194 del 20/08/2010);
- il D.M. del 11/06/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale” (G.U. n. 175 del 29/07/2010);
- il D.M. del 31/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto” (G.U. n. 229 del 02/10/2007);
- il D.M. del 04/02/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero” (G.U. n. 54 del 06/03/2009);
- l’art. 50 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24/11/2003, relativo al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria;

Premesso che:
- la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei direttori generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 32, come richiamato nell’allegato 1.1 della DGR n. 2341/2011;
- la stessa DGR n. 2341/2011 ha rinviato a successivo provvedimento della Giunta la determinazione annuale degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR e la relativa metodologia di valutazione;
- ai sensi del già citato art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la di perdita dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento;
- la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni il 25 marzo 2005;
- l’eventuale mancato rispetto delle scadenze da parte delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR per quanto riguarda i flussi informativi, può concorrere a far dichiarare inadempiente la Regione da parte dei Ministeri competenti, come previsto dalla citata intesa;
- con DGR n. 317/2011 è stata approvata la Mappa dei Flussi Informativi della Regione Puglia, contenente il quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;

Preso atto che:
- in accordo con il Responsabile Interno del Progetto (RIP) del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR), è stato predisposto il documento “Obblighi Informativi - Sistema Informativo Sanitario Regionale - Scadenze Anno 2012 Ver. 1.0”;
- il nuovo SISR (denominato Edotto), come previsto dalla pianificazione di progetto, di cui alla DGR n. 1100/2011, è attualmente in fase di collaudo di preaccettazione e l’avvio in esercizio è attualmente pianificato nel primo semestre del 2012;
- nel corso 2012 sarà quindi necessario procedere ad un aggiornamento del suddetto scadenziario con l’introduzione di ulteriori termini per l’invio dei dati relativi alle nuove arre applicative;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
- approvare il documento “Obblighi Informativi - Sistema Informativo Sanitario Regionale - Scadenze Anno 2012 - Ver. 1.0”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- disporre che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli Enti pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale, per i quali la normativa nazionale e regionale stabilisce obbligo informativo, trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;
- disporre che le strutture private accreditate, per quanto di loro competenza, rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;
- stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, degli IRCCS e degli Enti Ecclesiastici sono tenute al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;
- dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono fatti salvi comunque i termini per l’invio degli ulteriori flussi previsti dalla normativa nazionale e richiamati nella DGR n. 317/2011;
- di rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l’automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;
- di dare mandato al Responsabile del Progetto Edotto, sentito il Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, di procedere con la massima urgenza alla trasmissione delle specifiche tecniche per il conferimento dei dati al sistema Edotto da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, degli Enti e delle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale;
- di dare atto che all’avvio in esercizio del sistema Edotto si procederà ad un aggiornamento del suddetto scadenziario con l’introduzione.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi
e Flussi Informativi
Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

di approvare la relazione dell’Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare il documento “Obblighi Informativi - Sistema Informativo Sanitario Regionale - Scadenze Anno 2012 - Ver. 1.0”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. disporre che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli Enti pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale, per i quali la normativa nazionale e regionale stabilisce obbligo informativo, trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;

3. disporre che le strutture private accreditate, per quanto di loro competenza, rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;

4. stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, degli IRCCS e degli Enti Ecclesiastici sono tenute al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;

5. dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono fatti salvi comunque i termini per l’invio degli ulteriori flussi previsti dalla normativa nazionale e richiamati nella DGR n. 317/2011;

6. di rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l’automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;

7. di dare mandato al Responsabile del Progetto Edotto, sentito il Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, di procedere con la massima urgenza alla trasmissione delle specifiche tecniche per il conferimento dei dati al sistema Edotto da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, degli Enti e delle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale;

8. di dare atto che all’avvio in esercizio del sistema Edotto si procederà ad un aggiornamento del suddetto scadenziario con l’introduzione di ulteriori termini per l’invio dei dati relativi alle nuove arre applicative;

9. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola