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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1793

Concessione di coltivazione idrocarburi "Candela" - Istanze di proroga e di variazione del programma lavori. Intesa ex art. 3, comma 1, lett. b) e c) e art. 5 Accordo Stato-Regioni del 24.4.2001.


L'Assessore alla Promozione Attività Industriali, Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Industria Estrattiva ed Energia, avv. Pietro LOSPINUSO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della U.O.P. di Foggia e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Minerario e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'Accordo Stato Regioni del 24.04.2001 disciplina le modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle in materia di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa ex art.29, comma 2, lett. 1) del D.L.vo 112/98, come modificato dal D.L.vo 443/99.

Per quanto sopra il Ministero delle Attività Produttive ha inviato in data 19.9.03 le istanze con le quali la Società ENI SpA ha chiesto la proroga quinquennale della concessione di coltivazione idrocarburi "CANDELA" e la variazione del relativo programma lavori approvato.

La Società, atteso che il giacimento è in produzione dal 1965, a seguito degli ultimi studi ha ridimensionato le riserve restanti ed avendo ottimizzato l'esistente sistema pozzi - rete di raccolta - impianti di centrale ha chiesto lo stralcio di parte dei lavori previsti dal programma lavori approvato con il Decreto di proroga decennale del 16.8.93.

Il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, sentito in merito, con nota del 16.4.04 ha stabilito che le attività a farsi non vanno assoggettate a procedura di VIA., prescrivendo, però, che laddove tali attività dovessero interessare aree SIC e/o ZPS dovrà essere effettuata la valutazione di incidenza ambientale.

In merito si precisa, che sulla scorta degli atti d'Ufficio ed attesa la dichiarazione e gli elaborati planimetrici inviati con la lettera n. 1050 del 02.9.04 dalla Soc. ENI SpA, gli impianti minerari esistenti e a farsi non interessano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.M. 03.04.2000 (G.U. n. 95 del 22.04.2000)

Dal punto di vista minerario la proroga richiesta consentirà il completamento della valorizzazione delle riserve residue della parte di giacimento mineralizzato a gas "dolce" nei prossimi sei anni, e l'avvio dello sfruttamento e sviluppo del giacimento a gas "povero" legato alla realizzazione della centrale termoelettrica EDISON, in corso di ultimazione in zona. Per tale mineralizzazione, le cui riserve producibili ammontano a 2028 Milioni di Smc, il profilo di produzione previsto si sviluppa su venti anni.

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta il rilascio dell'intesa ex art. 3, comma 1, lett. b) e c) e art.5 dell'Accordo Stato Regioni del 24.4.2001 in merito alla proroga della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi "CANDELA" ed alla contestuale approvazione della variazione del programma lavori da effettuarsi nel periodo di proroga richiesto.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spese ne a carico del bilancio regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;


LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della U.O.P. di Foggia, dal Dirigente dell'Ufficio Minerario e dal Dirigente del Settore Industria;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;


DELIBERA

Di ESPRIMERE IL PROPRIO ASSENSO alla proroga della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi "CANDELA" ed alla contestuale approvazione della variazione del programma lavori e ciò ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e dell'art.5 dell'Accordo Stato Regioni del 24.4.2001; detta proroga non potrà, al termine del quinquennio, essere ulteriormente riemissato.

Di DEMANDARE al competente Ufficio Minerario la trasmissione al Ministero delle Attività Produttive del presente provvedimento;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
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