REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 15
"Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie".
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 369 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
In applicazione dell'art.3, co. 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004, n.8, per il rilascio della verifica di compatibilità nonchè per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti criteri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali
Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione del 15% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture riabilitative psichiatriche
Regime residenziale e semiresidenziale:
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a minore intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture (contingenti per intensità assistenziale).
Regime diurno:
un centro diurno per ogni distretto fino ad 80.000 abitanti + 1 oltre 80.000.
I trasferimenti saranno autorizzati in altra USL solo nel caso in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine sarà altresì da considerarsi prioritaria l'autorizzazione alle riconversioni verso strutture assistenziali di cui vi sia il fabbisogno.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti
0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a cui sono destinate.
Residenze sanitarie assistenziali
0,6 posti letto per mille abitanti, di cui almeno lo 0,2% dedicato all'assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzahimer o Demenza Senile, con compensazione tra AUSL viciniore per realizzare un indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione interdistrettuale.
Centri residenziali per cure palliative (hospice)
1 posto letto x 10.000 abitanti -DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito L. 26.02.99 n.29 - DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.
Stabilimenti termali
Nessuna limitazione.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R. 28.5.2004 n.8
Il fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di strutture territoriali già autorizzate all'esercizio e delle eventuali ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL.
Centri di procreazione medicalmente assistita: per le strutture pubbliche si rimanda al Piano di Riordino Ospedaliero - per le strutture private: le strutture attualmente funzionanti ed iscritte nell'elenco predisposto ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 5/3/97.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)
TAC: 1 x 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
RMN: 1 x 150.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
PET 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6 pubbliche.
GAMMA KNIFE (GK): 1 ogni 2.000.000. di abitanti.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: radioterapia
Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO ivi comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: medicina nucleare in vivo
Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO. Strutture private: una per USL.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: dialisi
L'incremento/pmp di pazienti da avviare all'emodialisi si calcola in considerazione di una percentuale di crescita annua dell'incidenza pari al 2,8% (media periodo 1998-2000) dei pazienti già in trattamento, secondo dati di prevalenza per luogo di residenza. Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni Artificiali) viene calcolato considerando un rapporto di utilizzo pari a R.A. 1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire un'adeguata riserva per rientri ed urgenze, per il quale si fa rinvio all'emanando Piano di settore.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: terapia iperbarica
Una struttura ogni cinquecentomila abitanti, di cui almeno una per Provincia.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: consultoriale familiare
Un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse determinazioni da parte delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona in ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette strutture.
Art. 2
Ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale per le strutture individuate dall'art.5, co.1, lett. b) punto 1.2., della L.R. 28 maggio 2004, n.8, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è riferito al numero delle strutture già autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Art. 3
Per le strutture e/o le attività eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. 28 maggio 2004, n.8, ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del S.S.R.
Art. 4
In prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare progetti finalizzati ad un'azione di riequilibrio territoriale.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 6 aprile 2005
FITTO
"Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie".
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 369 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
In applicazione dell'art.3, co. 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004, n.8, per il rilascio della verifica di compatibilità nonchè per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti criteri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali
Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione del 15% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture riabilitative psichiatriche
Regime residenziale e semiresidenziale:
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a minore intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture (contingenti per intensità assistenziale).
Regime diurno:
un centro diurno per ogni distretto fino ad 80.000 abitanti + 1 oltre 80.000.
I trasferimenti saranno autorizzati in altra USL solo nel caso in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine sarà altresì da considerarsi prioritaria l'autorizzazione alle riconversioni verso strutture assistenziali di cui vi sia il fabbisogno.
Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti
0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a cui sono destinate.
Residenze sanitarie assistenziali
0,6 posti letto per mille abitanti, di cui almeno lo 0,2% dedicato all'assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzahimer o Demenza Senile, con compensazione tra AUSL viciniore per realizzare un indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione interdistrettuale.
Centri residenziali per cure palliative (hospice)
1 posto letto x 10.000 abitanti -DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito L. 26.02.99 n.29 - DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.
Stabilimenti termali
Nessuna limitazione.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R. 28.5.2004 n.8
Il fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di strutture territoriali già autorizzate all'esercizio e delle eventuali ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL.
Centri di procreazione medicalmente assistita: per le strutture pubbliche si rimanda al Piano di Riordino Ospedaliero - per le strutture private: le strutture attualmente funzionanti ed iscritte nell'elenco predisposto ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 5/3/97.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)
TAC: 1 x 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
RMN: 1 x 150.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
PET 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6 pubbliche.
GAMMA KNIFE (GK): 1 ogni 2.000.000. di abitanti.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: radioterapia
Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO ivi comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: medicina nucleare in vivo
Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO. Strutture private: una per USL.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: dialisi
L'incremento/pmp di pazienti da avviare all'emodialisi si calcola in considerazione di una percentuale di crescita annua dell'incidenza pari al 2,8% (media periodo 1998-2000) dei pazienti già in trattamento, secondo dati di prevalenza per luogo di residenza. Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni Artificiali) viene calcolato considerando un rapporto di utilizzo pari a R.A. 1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire un'adeguata riserva per rientri ed urgenze, per il quale si fa rinvio all'emanando Piano di settore.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: terapia iperbarica
Una struttura ogni cinquecentomila abitanti, di cui almeno una per Provincia.
Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: consultoriale familiare
Un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse determinazioni da parte delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona in ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette strutture.
Art. 2
Ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale per le strutture individuate dall'art.5, co.1, lett. b) punto 1.2., della L.R. 28 maggio 2004, n.8, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è riferito al numero delle strutture già autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Art. 3
Per le strutture e/o le attività eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. 28 maggio 2004, n.8, ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del S.S.R.
Art. 4
In prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare progetti finalizzati ad un'azione di riequilibrio territoriale.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 6 aprile 2005
FITTO




