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LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25

"Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori"


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:


Art. 1
(Proroga termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.


Art. 2

1. Nella legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee" è introdotto il seguente articolo 6 bis:


Art. 6 bis
(Semplificazione adempimenti)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica).

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative ad emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:
a) corografia foglio intero (due copie);
b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzate (due copie);
d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, su c/c n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;
e) per pozzi sprovvisti di autorizzazioni, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.


Art. 3
(Presentazione delle denunce)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 8 è abrogato.
2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, coma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290".







La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituizone e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 settembre 2001

Raffaele Fitto
NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dall'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottate con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1
- La Legge regionale 5 maggio 1999, n. 26 - Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materie di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee. - Modifiche all'articolo 15, comma 1 (norme di carattere generale)" è pubblicata sul BUR n. 94 dell'8-9-1999.
Il termine per la denuncia dei pozzi già prorogato dalla L.R. 8/2000, art. 1 è stato successivamente prorogato dalla L.R. 9/2001.
- Il D.lgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5/8/1993; si riporta il testo dell'articolo 10:


Art. 10
Pozzi

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura e spesa del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Omissis

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998 n. 128" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2000, n. 218, S.O.; si riporta il testo dell'art. 7, comma 6bis, come modificato dall'art. 114, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che così dispone:

6.bis. I termini previsti dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 18 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2001. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

Note all'art. 2
- La Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" è pubblicata nel BUR N. 48 dell'11 maggio 1999, successivamente modificata dalle ll.rr. 26/99, 7/2000, 8/2000, 17/2000 e 9/2001.
- La L. 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autentica di firme" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23, è stata abrogata dall'art. 77 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. che ha disciplinato la materia.
- La Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
- La Legge 27 marzo 2001, n. 122 "Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale" è pubblicata nella Gazzetta Uficiale n. 89 del 17 aprile 2001.

Note all'art. 3
- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 8 "Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26" è pubblicata nel BUR n. 39 del 24/3/2000. L'art. 2, abrogato dalla presente legge, così disponeva:


Art. 2
(Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori)

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.
2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della legge 17 agosto 1999 n. 290.

- La L. 17 agosto 1999, n. 290 "Proroga dei termini nel settore agricolo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20/8/1999 - l'art. 2, comma 2, così dispone:


Art. 2
Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11
del d.l. n. 507 del 1994

1. ...... omissis
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.
3. ...... omissis

LAVORI PREPARATORI
- P.d.l. 101/2001 d'iniziativa del Consigliere Tarquinio
- Approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 72 del 17-31 luglio 2001
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 3/9/2001.